Sentenza del 29/03/2017 n. 8108 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso l'estensione, ai fini IRPEF, del maggior valore dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro. In particolare, sosteneva che il valore di Euro 106.300,00, definito ai fini dell'imposta di registro e al quale il contribuente aveva prestato acquiescenza, dovesse essere utilizzato per determinare la plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda. Con un secondo motivo, l'Agenzia denunciava inoltre l'insufficienza della motivazione sulla congruità del valore di avviamento dichiarato in Euro 45.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, alla luce del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente natura interpretativa e quindi retroattiva, il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può costituire, da solo, la base per un accertamento induttivo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Commissione regionale, che aveva considerato congruo il valore di avviamento di Euro 45.000,00, anche in ragione del fatto che l'azienda era stata a lungo affittata alla società acquirente e che l'avviamento risultava modesto o quasi inesistente. L'Agenzia è stata condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Esclude che ai fini delle imposte dirette l'amministrazione possa accertare in via induttiva la plusvalenza da cessione immobiliare o aziendale solo sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro.
La norma, qualificata dalla Corte come retroattiva perché interpretativa, impedisce di trasferire automaticamente nel procedimento relativo alle imposte dirette il maggior valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Sono necessari ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare il maggior corrispettivo o la maggiore plusvalenza.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 76 e 86
Le disposizioni riguardano la determinazione del reddito e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni aziendali. Nel caso concreto, non consentono di determinare automaticamente la plusvalenza sulla base del solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
La norma disciplina i poteri dell'amministrazione finanziaria nella determinazione del valore degli immobili e delle aziende ai fini dell'imposta di registro. Tale valore ha rilevanza nel relativo tributo, ma non è automaticamente vincolante per la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
La disposizione disciplina l'accertamento analitico-induttivo del reddito. Anche nell'esercizio di tale potere, l'amministrazione non può fondare l'accertamento della plusvalenza esclusivamente sul maggior valore attribuito all'operazione ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro e quello rilevante ai fini delle imposte dirette hanno funzioni e presupposti diversi: il primo non determina automaticamente il secondo.
- Per rettificare una plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda, l'amministrazione deve fornire elementi ulteriori e concreti che dimostrino un corrispettivo effettivo superiore a quello dichiarato; il solo maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente.
- L'acquiescenza del contribuente all'accertamento ai fini dell'imposta di registro non comporta necessariamente il riconoscimento dello stesso valore ai fini IRPEF.
- La congruità del valore dell'avviamento deve essere valutata in concreto, considerando anche la storia dell'azienda, la durata dell'eventuale affitto all'acquirente, la redditività e l'effettiva capacità dell'avviamento di generare maggiori utili.
- Una sentenza di merito è adeguatamente motivata quando individua gli elementi fattuali principali posti a fondamento della valutazione, anche se utilizza una motivazione sintetica.
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