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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27770/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Un soggetto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano del 4 marzo 2025. Dal testo non emerge il merito della decisione impugnata né il contenuto sostanziale delle doglianze; la Corte rileva però un vizio preliminare e dirimente della forma del ricorso, poiché esso è stato presentato direttamente dall'imputato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per l'ammissibilità del ricorso stesso.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto secondo le forme previste dalla legge; nel caso di specie, la proposizione personale da parte dell'imputato non è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte di introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, quando esperito dall'imputato, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso non sana il difetto di sottoscrizione tecnica richiesta dalla legge processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo prova della mancanza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il vizio che determina l'inammissibilità è immediatamente rilevabile e non emergono elementi esimenti, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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