Cassazione Penale, Sentenza n. 3843/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena (art. 168, comma 1, n.1 c.p.) concessa a Giuseppe Angotti per reati edilizi del 2004. Il PG censura la motivazione in punto di interpretazione dell'art. 168 c.p., sostenendo che l'identità di 'indole' prevista per la revoca opera solo per le contravvenzioni e che invece la commissione di un delitto, qualunque sia la sua natura, deve determinare sempre la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello aveva errato nell'interpretazione della norma (nonché in un richiamo alla ipotesi dell'art.168, comma 1, n.2 non pertinente). La Cassazione ha stabilito che l'identità dell'indole del reato successivo rileva soltanto con riferimento alle contravvenzioni; invece la commissione di un delitto è di per sé causa di revoca della sospensione condizionale, indipendentemente dalla natura del delitto. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.
La Corte di cassazione interpreta che il criterio dell'identità di indole del reato successivo opera esclusivamente con riferimento alle contravvenzioni; la commissione di un delitto costituisce sempre causa di revoca della sospensione condizionale.
giurisprudenza di legittimità
Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, El Bouheli, Rv. 273383
Richiamata come precedente conforme alla regola secondo cui il delitto è sempre causa di revoca della sospensione condizionale, mentre la verifica dell'identità di indole riguarda soltanto le contravvenzioni.
erroneo richiamo nell'ordinanza impugnata
art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. (richiamato erroneamente)
La Cassazione segnala che la Corte di appello ha fatto un richiamo non pertinente all'ipotesi prevista dal n.2, senza incidenza sul principio affermato in relazione al n.1.
Massime di principio
- Se il beneficiario della sospensione condizionale commette successivamente un delitto nei termini previsti dalla norma, ciò costituisce di per sé causa di revoca del beneficio, indipendentemente dalla 'similitudine' o identità di indole con il reato originario.
- La verifica dell'identità di indole tra il reato per cui è stato concesso il beneficio e la fattispecie successiva opera soltanto se la fattispecie successiva è una contravvenzione; in tal caso può essere necessario accertare la similarità per disporre la revoca.
- Il giudice dell'esecuzione deve qualificare adeguatamente la nuova fattispecie come delitto o contravvenzione: la scelta di qualificazione è decisiva per l'applicazione dell'art. 168 c.p.
- Errori di diritto o di motivazione del giudice dell'esecuzione sull'interpretazione dell'art. 168 c.p. possono legittimare il ricorso per cassazione e l'annullamento con rinvio.
- Nei casi di reati gravi (es. associazione di tipo mafioso, estorsione) commessi dopo il beneficio, la revoca è presumibile perché si tratta di delitti che determinano automaticamente la perdita del beneficio.
- Per i difensori, nelle ipotesi di contravvenzione successiva, è rilevante dimostrare l'assenza di identità di indole rispetto al reato originario; per il pubblico ministero, la semplice qualificazione come delitto basta per chiedere la revoca.
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