Cassazione Penale, Sentenza n. 15612/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Calabrese impugnava la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bari che, ribaltando l'assoluzione del GIP, lo aveva ritenuto colpevole di ricettazione e detenzione di armi da guerra e clandestine e munizioni, sulla base di una diversa valutazione delle sue dichiarazioni. Il ricorso denunciava che la riforma in pejus era avvenuta esclusivamente mediante un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dall'imputato senza che il giudice d'appello avesse riepilogato o rinnovato la prova dichiarativa, violando il principio secondo cui in caso di riforma in pejus della sentenza assolutoria è necessaria la rinnovazione o il rimaneggiamento motivato delle prove dichiarative; inoltre si contestava che il semplice mendacio dell'imputato non potesse costituire prova sufficiente della responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello manifestamente illogica perché fondata su una diversa valutazione di prova dichiarativa che il secondo giudice non ha riassunto e non ha confrontato con le ragioni dell'assoluzione, in violazione della giurisprudenza consolidata. Il rinvio è disposto senza vincoli di merito, ma il giudice adito deve evitare la censurata carenza motivazionale e procedere correttamente al riesame delle prove.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
La contravvenzione richiamata è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello; la norma è richiamata in relazione alla posizione dell'imputato ma non è decisiva rispetto alla riforma delle imputazioni più gravi.
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491
Principio consolidato secondo cui, se la sentenza di appello riforma in pejus un'assoluzione, il giudice deve riepilogare e rinnovare la prova dichiarativa diversamente valutata; in mancanza la motivazione è viziata.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787
Conferma l'applicabilità del medesimo principio anche al giudizio celebrato con rito abbreviato; è necessario il confronto motivazionale con le ragioni che avevano giustificato l'assoluzione.
Massime di principio
- La riforma in pejus di una sentenza di assoluzione non può basarsi soltanto su una diversa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato: il giudice d'appello è tenuto a riepilogare e, se necessario, rinnovare la prova dichiarativa che intende valutare diversamente.
- Il mendacio o la contraddittorietà delle dichiarazioni dell'imputato non costituiscono di per sé prova di colpevolezza; devono essere inseriti in un quadro probatorio complessivo che consenta di accertare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
- La motivazione deve confrontarsi espressamente con le ragioni che avevano giustificato l'assoluzione in primo grado; la mancanza di tale confronto integra vizio motivazionale che può condurre all'annullamento.
- Quando il bene (es. armi) è rinvenuto in luogo non ad esclusiva disponibilità dell'imputato, va valutata concretamente la possibilità del coinvolgimento di terzi e la buona fede dell'imputato prima di attribuirne la detenzione.
- In caso di rinvio, il nuovo giudice non è vincolato nel merito ma è obbligato a motivare compiutamente qualsiasi diversa valutazione e a procedere correttamente alla acquisizione o al riepilogo delle prove dichiarative rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15436/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15437/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15439/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15440/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15442/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15443/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →