Sentenza n. 257/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso ai documenti relativi al procedimento per il divieto di detenzione di armi e munizioni e la sospensione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, destinataria della comunicazione di avvio di un procedimento prefettizio fondato sulla segnalazione di una situazione di accesa conflittualità familiare, aveva chiesto l'accesso a tutti gli atti del fascicolo, all'atto prodromico che aveva determinato l'avvio del procedimento e a una nota della Polizia Locale richiamata nella comunicazione di avvio. La Prefettura aveva trasmesso soltanto il verbale di ritiro cautelare amministrativo delle armi e delle munizioni. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. la ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso anche agli ulteriori documenti, eventualmente oscurati nelle parti sensibili, deducendo la violazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, sul necessario accesso difensivo. La Prefettura ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica al convivente e ha sostenuto che gli atti richiesti consistevano nella denuncia-querela dell'ex coniuge e negli atti delle indagini preliminari della polizia giudiziaria, coperti dal segreto investigativo ex art. 329 c.p.p. e dal divieto di divulgazione ex art. 114 c.p.p.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Non ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'ex compagno convivente, poiché la domanda era comunque infondata nel merito. L'art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990 esclude l'accesso nei casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge; tale preclusione opera per gli atti di indagine coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p. fino a quando l'imputato non possa conoscerli e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Nel caso concreto l'Amministrazione aveva dimostrato che i procedimenti penali relativi ai fatti denunciati da entrambe le parti erano ancora pendenti. Il giudice ha escluso anche la violazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990: la ricorrente può esercitare la propria difesa davanti al giudice penale, sicché non sussiste il presupposto della necessità dell'accesso amministrativo ai fini della tutela dei suoi interessi giuridici. Spese di giudizio integralmente compensate; contributo unificato irripetibile e a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990
esclude il diritto di accesso “nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge”
Il diritto di accesso è escluso quando i documenti sono coperti da un segreto o da un divieto di divulgazione previsto espressamente dalla legge.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo non prevale sui documenti coperti dal segreto investigativo quando l'interessato può adeguatamente esercitare la propria difesa nel procedimento penale.
art. 329 c.p.p.
gli atti di indagine, compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari
Gli atti di indagine penale non sono ostensibili finché perdura il segreto investigativo e, comunque, fino alla chiusura delle indagini preliminari.
art. 114 c.p.p.
Prevede il divieto di pubblicazione e divulgazione degli atti coperti dal segreto o soggetti ai limiti di pubblicazione processuale.
art. 102 c.p.c.
Il giudice ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del convivente, poiché il ricorso era infondato nel merito.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- L'accesso documentale è escluso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, quando i documenti richiesti consistono in atti di indagine del pubblico ministero o della polizia giudiziaria coperti dal segreto investigativo ex art. 329 c.p.p.
- La pendenza delle indagini preliminari impedisce l'ostensione degli atti investigativi coperti da segreto, anche quando il richiedente invochi esigenze di accesso difensivo.
- Il diritto di accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 non impone l'ostensione di atti coperti da segreto investigativo quando l'interessato può esercitare adeguatamente le proprie difese nel procedimento penale.
- Quando il ricorso in materia di accesso è manifestamente infondato nel merito, il giudice può escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del controinteressato.
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