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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12460/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello resa all'esito di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. per reati in materia di stupefacenti. Ha dedotto la mancata considerazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la Corte avrebbe dovuto rilevare una causa di immediata definizione favorevole nonostante il concordato sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, contro una sentenza emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili soltanto doglianze relative a vizi incidenti sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della decisione rispetto all'accordo e sull'applicazione di una pena illegale. La censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi deducibili in questa sede. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello pronunciata all'esito del concordato può essere impugnata in cassazione solo per vizi attinenti alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione o alla pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La dedotta omissione del proscioglimento immediato non è, di regola, motivo deducibile contro una sentenza resa in esito al concordato ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso inammissibile può essere dichiarato senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 86

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia ragione di ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena sono ammissibili solo censure strettamente inerenti alla validità del consenso prestato, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione e alla legalità della pena applicata.
  • La deduzione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo utile contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando la contestazione non investa i limiti tipici di impugnabilità del concordato.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità di procedura quando il vizio risulti ictu oculi dal contenuto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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