Sentenza n. 1445/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1341/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1341/2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse eseguito la sentenza passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione di complessivi euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 mediante assegnazione della Carta del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento di penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata e depositata in copia informatica, si limitava a conferire al difensore il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente, senza indicare il tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. È stata inoltre esaminata la questione dell'avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., nonché la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Secondo il Collegio, la procura separata dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a identificare l'oggetto, le parti, l'autorità giudiziaria e la controversia; la mera allegazione telematica della copia informatica di una procura cartacea non consente di considerarla validamente apposta in calce al ricorso quando il suo testo sia generico. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine opera quando il collegamento documentale unitario consente di ricavare la specialità della procura, ma non può essere automaticamente estesa alla procura cartacea separata allegata al ricorso nativo digitale. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare la soluzione più prudente. Il Collegio ha ritenuto non necessario adottare l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la difesa della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta a fondamento dell'ottemperanza.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso amministrativo sia munito di procura speciale; la procura deve identificare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando i difensori non siano presenti all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.
art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
Consente la richiesta di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza, domanda che non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. in relazione alla prospettata sanabilità del difetto di procura; il Collegio ha escluso la rinnovazione perché la procura speciale deve esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare il difetto originario della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; il beneficio è stato negato perché esistevano orientamenti interpretativi cui la parte avrebbe potuto conformarsi prudenzialmente.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura al processo telematico, ma non esonera dalla necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per sottolineare che nel processo amministrativo la difesa tecnica è normalmente obbligatoria, sicché grava sulla parte e sul difensore l'onere di predisporre una procura speciale idonea.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano posta a fondamento del ricorso per ottemperanza.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il principio vincolante dell'Adunanza plenaria sulla necessaria anteriorità o contestualità della procura speciale rispetto alla redazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale rilasciata su documento separato dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a individuare la specifica controversia, comprese, secondo le circostanze, l'autorità giudiziaria adita e il provvedimento o rapporto giuridico oggetto del giudizio; una formula generica riferita soltanto alla materia non è sufficiente.
- La mera allegazione telematica, al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea separata non rende automaticamente la procura equivalente a una procura apposta in calce o a margine del ricorso: il collegamento telematico tra i documenti non supplisce alla genericità del testo della procura.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto processuale.
- Il difetto originario della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile in materia di procura processuale è ammesso solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto, tra orientamenti interpretativi già esistenti, quello meno prudente e la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria si sia limitata a confermare uno di tali orientamenti.
- Nel processo amministrativo, l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. su una questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →