Sentenza n. 15908/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento 1. del provvedimento della Soprintendenza del 04/03/2025 prot. 12189-P che comunica l’annullamento in autotutela ai sensi della L. 241/1990, art. 21 nonies e ss.mm.ii., del parere consultivo rilasciato ai sensi art. 24 delle NTA del PRG, prot. n. 27375-P del 22/05/2024, notificato in data 04/03/2025; 2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al provvedimento impugnato e che possa comportare l’annullamento del parere consultivo rilasciato ai sensi art. 24 delle NTA del PRG, prot. n. 27375-P del 22/05/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Soprintendenza del 4 marzo 2025 di annullamento in autotutela del parere consultivo favorevole del 22 maggio 2024 relativo alla sostituzione di una canna fumaria in eternit con una in acciaio inox, in un immobile ricadente nella Città Storica di Roma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del parere consultivo favorevole reso ai sensi dell’art. 24 delle NTA del PRG di Roma per la sostituzione di una canna fumaria in eternit con una in acciaio inox. L’annullamento era stato disposto dopo che una relazione della Polizia di Roma Capitale aveva riferito che la canna fumaria da sostituire proveniva da un locale attiguo, appartenente a un proprietario diverso dal richiedente. Il testo non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La società ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, pur mantenendo ferme le ragioni originarie.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia: la dichiarazione di rinuncia, sebbene sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, applicando l’art. 84, comma 4, c.p.a. e l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non ha esaminato nel merito le censure contro l’annullamento in autotutela. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
non può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia atteso che l’atto recante la relativa dichiarazione, pur sottoscritto sia dal legale rappresentante della Società odierna ricorrente sia dai propri difensori, non è stato tempestivamente notificato alle controparti nel termine di 10 giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.
La rinuncia al ricorso non determina l’estinzione se la relativa dichiarazione non è notificata alle controparti nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
ad ogni buon conto, in applicazione del disposto del comma 4 del medesimo art. 84 e in ossequio al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, vi sono gli estremi per la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35 comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
Quando, pur non potendo dichiarare l’estinzione per rinuncia non notificata tempestivamente, dagli atti risulta la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, il giudizio può essere dichiarato improcedibile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
ad ogni buon conto, in applicazione del disposto del comma 4 del medesimo art. 84 e in ossequio al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, vi sono gli estremi per la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35 comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, per produrre l’estinzione del giudizio, deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione; in mancanza, non può essere dichiarata l’estinzione su tale presupposto.
- La mancata estinzione per rinuncia non impedisce di dichiarare il ricorso improcedibile quando il ricorrente abbia manifestato la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione.
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