Sentenza n. 1385/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova n. 273/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 64,02 euro, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 273/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, pubblicata il 7 novembre 2024 e notificata al Ministero l’8 novembre 2024. La sentenza, passata in giudicato, aveva riconosciuto alla docente 64,02 euro oltre interessi legali a titolo di retribuzione professionale docenti. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 17 gennaio 2026. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso: la sentenza azionata risulta passata in giudicato e ricorrono quindi i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; inoltre è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, pagando l’importo liquidato dal Tribunale, oltre interessi legali. Per l’eventuale ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, il quale, su richiesta della ricorrente e dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, dovrà provvedere entro 90 giorni agli atti necessari all’integrale esecuzione, con facoltà di delega. Spese integralmente compensate, in ragione della semplicità e del valore esiguo della controversia e della serialità dei ricorsi analoghi.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato, circostanza che nel caso concreto risulta dall’attestazione della cancelleria.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 8.11.2024), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni il pagamento di somme di denaro, il creditore deve attendere 120 giorni dalla notificazione prima di procedere all’esecuzione forzata; decorso tale termine, l’inerzia può essere fatta valere in ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
Dopo la riforma richiamata, l’apposizione della formula esecutiva non è richiesta per iniziare l’esecuzione forzata; è sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 273/2024 pubblicata in data 7.11.2024, e notificata in data 8.11.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in suo favore la somma di euro € 64,02, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Il TAR tratta in sede di ottemperanza la richiesta di attuazione di una sentenza del giudice ordinario che condanna un’amministrazione al pagamento di una somma di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna un’amministrazione al pagamento di somme di denaro.
- In relazione ai titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni soggette all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’azione esecutiva del creditore è preclusa fino al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- Accolta la domanda di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione in caso di persistente inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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