Cassazione Civile, Ordinanza n. 05911/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato davanti al giudice di pace un decreto di espulsione emesso perché trattenutosi in Italia per oltre 90 giorni senza permesso di soggiorno. Ha dedotto di essere entrato nel territorio nazionale per sposare una cittadina italiana, producendo una e-mail del Comune di Genova che attestava un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio fissato per il giorno successivo al decreto. In cassazione ha censurato il provvedimento per violazione degli artt. 2702 e 2712 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il documento non era stato contestato o disconosciuto e che il giudice aveva erroneamente svalutato tale prova; ha inoltre richiamato gli artt. 50 e segg. del D.P.R. 396/2000, sostenendo il proprio diritto a contrarre matrimonio in Italia e affermando che, essendogli stato ritirato il passaporto, non avrebbe potuto completare le pubblicazioni. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi del giudice di pace, fondata non sulla mancata celebrazione del matrimonio, ma sull'assenza di prova di una effettiva e seria intenzione matrimoniale e, più in generale, di una vita familiare in Italia idonea a incidere sull'espulsione. La Corte ha rilevato che il solo appuntamento per le pubblicazioni, senza ulteriori elementi (quali convivenza, relazione effettiva, nulla osta o altri indici concreti del progetto matrimoniale), non basta a dimostrare la serietà dell'intento e la concreta praticabilità del matrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il ricorrente chiedeva una rivalutazione del merito e non si confrontava con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di pace, il quale aveva escluso la prova di una reale e seria progettualità matrimoniale e quindi la prova di una situazione familiare in Italia ostativa all'espulsione. Nulla è stato disposto sulle spese perché gli intimati non si sono costituiti; è stato inoltre rilevato che il processo era esente da contributo unificato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 2702 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura/documento, ma la Corte ha escluso che la doglianza colpisse la ratio della decisione di merito.
art. 2712 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la valenza probatoria della e-mail/prova informatica; la Corte non ha riconosciuto decisività al documento da solo.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il ricorso sollecitava una revisione del giudizio di merito non consentita in cassazione.
artt. 50 e segg. D.P.R. n. 396/2000
Richiamati dal ricorrente a fondamento del diritto dello straniero a contrarre matrimonio in Italia; la Corte ha precisato che tale diritto va valutato in concreto, alla luce di allegazioni e prove sull'effettività del progetto matrimoniale.
art. 10-bis D.Lgs. 286/1998
Citato per analogia con un precedente penale; la Corte ha evidenziato la diversità della fattispecie e del diverso fine di quel giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato escluso che trovasse applicazione perché il processo era esente dal pagamento del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o di cattiva valutazione della prova, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova di una concreta e seria progettualità matrimoniale o familiare, non è sufficiente allegare un semplice appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio: occorrono elementi ulteriori e positivi che dimostrino la reale effettività del rapporto e del progetto di vita comune.
- Il diritto dello straniero a contrarre matrimonio in Italia non può essere affermato in astratto, ma va apprezzato in concreto sulla base di allegazioni e prove idonee a dimostrare che il matrimonio fosse effettivamente imminente e seriamente voluto.
- La mancata contestazione di un singolo documento non equivale, di per sé, a prova piena del fatto storico decisivo quando quel documento non dimostra da solo il presupposto sostanziale richiesto dalla norma applicata.
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