Sentenza n. 657/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento: a) del rapporto informativo per l’anno 2022 per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ex art. 44 e ss. del D. Lgs. 30.10.1992, n. 443, comunicato il 22.5.2024, con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 29/32; b) del rapporto informativo per l’anno 2023, comunicato anch’esso il 22.5.2024, con cui è stato attribuito al ricorrente il medesimo punteggio di 29/32;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporti informativi relativi agli anni 2022 e 2023, con attribuzione del punteggio di 29/32
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i rapporti informativi relativi agli anni 2022 e 2023, contestando l'attribuzione del punteggio di 29/32 e il peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni. Ha dedotto violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 44 del d.lgs. n. 443/1992, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento, violazione di circolari interne e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la riduzione del punteggio non fosse giustificata dall'assenza di sanzioni disciplinari o note di demerito relative a fatti specifici, che la malattia non potesse essere valutata sfavorevolmente e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le mansioni ulteriori svolte, l'incarico relativo alle videoconferenze e la formazione acquisita. Ha inoltre lamentato la mancata acquisizione di note informative e integrative e il contrasto con le valutazioni positive degli anni precedenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la valutazione del servizio del personale di polizia rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e può essere sindacata soltanto in presenza di manifesta illogicità, assoluto difetto di motivazione, carenza dei presupposti o macroscopica irragionevolezza. Il rapporto informativo non deve contenere una rendicontazione analitica di fatti o episodi, ma un giudizio sintetico e complessivo sul servizio prestato. Il giudizio relativo a ciascun anno è autonomo rispetto a quelli degli anni precedenti e non sussiste un affidamento tutelabile alla conservazione dello stesso punteggio; tuttavia, in caso di peggioramento rispetto a precedenti valutazioni nella medesima qualifica, è richiesto un maggiore onere motivazionale. Nel caso concreto, il punteggio era passato da 30 a 29 nel 2022, mentre nel 2023 era stato confermato il punteggio di 29. Il raffronto con valutazioni precedenti non era comunque significativo, poiché rese quando il dipendente rivestiva una qualifica inferiore e svolgeva mansioni e responsabilità diverse. La motivazione del rapporto 2022, riferita al minore rendimento complessivo sotto il profilo quantitativo e qualitativo, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il punteggio inferiore nella voce relativa al rendimento complessivo, senza necessità di indicare specifici episodi negativi. La mancata acquisizione di note informative non integrava un vizio, non ricorrendo il presupposto del servizio prestato presso uffici diversi da quello competente alla compilazione. Erano inoltre irrilevanti la mancata menzione espressa dell'incarico per le videoconferenze e dei corsi frequentati, trattandosi di elementi rimessi alla discrezionalità valutativa dell'Amministrazione e comunque riferibili a parametri nei quali il ricorrente aveva ottenuto il punteggio massimo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto dalla valutazione sintetica e complessiva contenuta nel rapporto informativo, senza necessità di una puntuale esposizione di singoli episodi.
art. 44 d.lgs. 443/1992
il giudizio complessivo deve essere motivato
La norma richiede la motivazione del giudizio complessivo e impone di considerare competenza professionale, capacità di risoluzione, capacità organizzativa, qualità dell'attività svolta e altri elementi di giudizio; tali esigenze possono essere soddisfatte mediante un giudizio sintetico e complessivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e della sede di servizio.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione annuale del servizio del personale di polizia rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, assoluto difetto di motivazione, carenza dei presupposti o macroscopica irragionevolezza.
- Il rapporto informativo del personale di polizia deve esprimere un giudizio sintetico ma esauriente sul rendimento complessivo nel periodo considerato e non deve necessariamente indicare analiticamente singoli episodi, fatti o circostanze specifiche posti a fondamento della valutazione.
- I giudizi relativi a diverse annualità sono autonomi e non fondano un affidamento del dipendente alla conservazione del medesimo punteggio; la variazione della valutazione non è, di per sé, indice di contraddittorietà. Quando l'Amministrazione peggiora la valutazione rispetto a precedenti giudizi riferiti alla medesima qualifica, deve tuttavia fornire una motivazione rafforzata sugli elementi che giustificano il mutamento.
- Il raffronto con precedenti valutazioni non è idoneo a dimostrare la contraddittorietà del nuovo giudizio quando le precedenti valutazioni riguardavano una diversa qualifica, con mansioni e responsabilità differenti.
- La mancata menzione espressa di specifici incarichi aggiuntivi o percorsi formativi non vizia il rapporto informativo quando tali elementi rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione e risultano comunque considerati, direttamente o indirettamente, nei parametri valutativi complessivi.
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