Sentenza del 23/01/2020 n. 648 - Comm. Trib. Prov. Catania
Riscossione - Omessa notifica dell'atto presupposto - Nullità dell'atto consequenziale - Possibile impugnabilità cumulativa dell'atto presupposto e del successivo atto notificato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione per nullità dell'atto consequenziale (avviso di mora) dovuta all'omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento). Il contribuente contesta la legittimità della pretesa tributaria sostenendo che la mancata notifica della cartella di pagamento rende privo di effetti e quindi nullo l'avviso di mora notificato successivamente.
La decisione
La giurisprudenza riconosce la piena legittimità di impugnare l'atto presupposto unitamente all'atto consequenziale. È stato affermato che la nullità dell'atto consequenziale notificato (avviso di mora) per omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) può essere fatta valere dal contribuente impugnando solo l'atto consequenziale e facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica, oppure impugnando cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa. Ne consegue che la mancata notifica dell'atto presupposto determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale, con conseguente favore del contribuente nella controversia.
Norme richiamate
Cassazione civile SS.UU. 16412/2007
La Suprema Corte, in sezioni unite, ha affermato il principio per cui l'omessa notifica dell'atto presupposto inficia la validità dell'atto consequenziale notificato, consentendo al contribuente di far valere tale nullità sia impugnando solo l'atto consequenziale sia impugnando cumulativamente anche l'atto presupposto.
Cassazione civile SS.UU. 04/03/2008 n. 5791
Confermando l'orientamento delle sezioni unite, la sentenza ribadisce che la mancata notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto successivo e che il contribuente può adottare una strategia difensiva cumulativa per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Se l'atto consequenziale (es. avviso di mora) è stato notificato ma l'atto presupposto (es. cartella di pagamento) non lo è stato, la nullità procedurale dell'atto presupposto rende nullo anche l'atto consequenziale e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente.
- Il contribuente ha due opzioni processuali: impugnare soltanto l'atto consequenziale e sollevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare compiutamente ogni vizio sostanziale e procedurale.
- Impugnare cumulativamente gli atti è utile per ottenere un'accertamento più ampio della posizione tributaria, poiché permette di far emergere sia il vizio di notifica sia eventuali altri vizi sostanziali dell'atto presupposto.
- Prima di agire, verificare la documentazione di notifica e le modalità seguite dall'ente: la mancanza di prova di regolare notifica dell'atto presupposto è l'elemento chiave per sostenere la nullità dell'atto consequenziale.
- Nelle controversie simili è consigliabile agire tempestivamente e valutare la strategia processuale (impugnazione singola vs cumulativa) in funzione dell'obiettivo difensivo: ottenere l'annullamento immediato dell'atto ricevuto o contestare radicalmente l'intera pretesa tributaria.
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