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Sentenza

Sentenza n. 4523/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esatta ottemperanza della sentenza del TAR Campania - Napoli, Sezione Nona, n. 194 del 8.1.2025, notificata alle parti resistenti in data 10.1.2025 e passata in giudicato nonché per la conseguente declaratoria di nullità / illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della sentenza n. 194/25: Stralcio di Verbale n. 13 del 16 aprile 2025 della Commissione Aziendale ex d.G.R.C n. 7301/01 dell’ASL Napoli 3 Sud, successivamente comunicato, con cui l’amministrazione aslina, in totale elusione del giudicato ed in violazione dell’art. 21-septies L. 241/90, ha esaminato l’istanza di autorizzazione alla realizzazione della CEM parametrandola (nuovamente) al fabbisogno delle strutture private accreditate e pubbliche, rendendo parere favorevole solo sui requisiti minimi (ove lesiva e ove abbia inteso applicare alla richiesta di autorizzazione il fabbisogno delle strutture pubbliche e private accreditate, in violazione del giudicato); del verbale n. 113 del 28 maggio 2025 della Commissione Regionale ex D.G.R.C. n. 7301/2001, trasmesso con nota prot. n. 0362908 del 21/07/2025, con cui l’amministrazione, pur rilevando l’irritualità del parere espresso dalla ASL Na 3 Sud esclusivamente sui requisiti minimi, ha reso parere di seconda istanza non favorevole per carenza di fabbisogno; Stralcio di Verbale n. 25 del 24 luglio 2025 della Commissione Aziendale ex DGRC n. 7301/01 dell’ASL Napoli 3 Sud, che ha preso atto del parere negativo regionale e lo ha trasmesso al Comune di Somma Vesuviana per gli adempimenti conseguenziali di competenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, se esistente, l’eventuale provvedimento di archiviazione/rigetto del Comune di Somma Vesuviana;

Giustizia amministrativa202505786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimenti adottati in asserita esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 194/2025, concernenti il diniego dell'autorizzazione alla realizzazione di un centro diabetologico: verbali della Commissione aziendale e regionale e successivi atti trasmessi al Comune

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 194/2025, che aveva annullato il precedente parere ostativo e imposto alla ASL di rideterminarsi sull'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un centro diabetologico senza assumere quale presupposto negativo il fabbisogno determinato dalla d.G.R.C. n. 544/2020, riferito alle strutture pubbliche e private accreditate. Ha dedotto che, nella riedizione del potere, la ASL aveva nuovamente fondato il parere sfavorevole sull'assenza di fabbisogno, richiamando le deliberazioni aziendali relative a sei centri pubblici di diabetologia; la Commissione regionale aveva poi espresso parere non favorevole per carenza di fabbisogno e la ASL aveva trasmesso gli atti al Comune. Sono stati dedotti l'inottemperanza e l'elusione del giudicato, la violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990, dell'art. 8-ter d.lgs. 502/1992 e della d.G.R.C. n. 7301/2001, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, abnormità ed eccesso di potere. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta e la condanna pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ricostruito il contenuto conformativo della sentenza n. 194/2025, secondo cui il fabbisogno previsto dalla d.G.R.C. n. 544/2020 riguarda l'accreditamento e non può precludere una domanda di mera autorizzazione all'esercizio in regime privatistico. Ha rilevato che la nuova istruttoria della ASL e della Regione si era nuovamente basata esclusivamente sulle deliberazioni relative alle strutture pubbliche e accreditate, senza considerare che l'istanza riguardava attività privatistica e senza verificare in concreto l'effettiva domanda e l'offerta globale di prestazioni diabetologiche nel bacino di utenza, comprese le strutture private non accreditate. Tale condotta è stata qualificata come violazione ed elusione del giudicato; i provvedimenti adottati a valle sono stati dichiarati nulli e improduttivi di effetti. È stato dichiarato l'obbligo di Regione e ASL di adottare nuove determinazioni entro novanta giorni, nel rispetto dei criteri conformativi stabiliti. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel dirigente generale della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria del Ministero della Salute, con facoltà di delega. È stata respinta la domanda di condanna pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione della complessità dell'attività amministrativa e della nomina del commissario. ASL e Regione sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha imposto alle amministrazioni di conformarsi al giudicato, fissato un termine per la riedizione del potere e nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la domanda è stata respinta per la complessità dell'attività richiesta e per la nomina del commissario ad acta.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato determina la nullità degli atti adottati in sua esecuzione, secondo la qualificazione operata dal giudice.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture

    La verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie richiede una valutazione concreta e attuale della domanda e dell'offerta globale nel bacino di utenza; non coincide con la programmazione del fabbisogno funzionale all'accreditamento.

  • d.G.R.C. n. 7301/2001

    Disciplina il procedimento e i pareri relativi all'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie; il parere deve essere coerente con la distinzione tra autorizzazione e accreditamento.

  • d.G.R.C. n. 544/2020

    La determinazione del fabbisogno richiamata dalla deliberazione è riferita alle strutture pubbliche e private accreditate e non può essere utilizzata come automatica preclusione per una domanda di autorizzazione relativa a un'attività sanitaria esercitata in regime privatistico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, costituisce violazione o elusione del giudicato la riedizione del potere che raggiunga sostanzialmente il medesimo esito già annullato mediante il richiamo ai medesimi presupposti ritenuti inidonei dalla sentenza ottemperanda.
  • L'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio di un'attività sanitaria ai sensi dell'art. 8-ter d.lgs. 502/1992 è distinta dall'accreditamento: il fabbisogno programmato per le strutture pubbliche e private accreditate non può, di per sé, precludere una domanda riferita a un'attività esercitata in regime privatistico.
  • La valutazione di compatibilità richiesta per l'autorizzazione sanitaria non comporta la liberalizzazione integrale del mercato, ma impone un'istruttoria concreta e attuale sull'effettiva domanda e sull'offerta globale delle prestazioni nel bacino di utenza interessato.
  • Nel valutare la domanda e l'offerta globale delle prestazioni sanitarie ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione deve considerare anche le strutture private operanti in regime privatistico, oltre alle strutture pubbliche e a quelle private accreditate.
  • Quando l'amministrazione non ottempera al giudicato, il giudice può dichiarare nulli gli atti elusivi, fissare un termine per la riedizione conforme del potere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaOrganizzazione del servizio sanitarioGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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