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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35486/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda alcuni lavoratori della scuola che avevano prestato servizio, per oltre un triennio, con una successione di contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'abuso derivante dalla reiterazione dei contratti fosse già adeguatamente sanzionato e riparato dalla successiva stabilizzazione/immissione in ruolo, per effetto di procedure selettive o della L. n. 107/2015, escludendo quindi ulteriori danni risarcibili in assenza di specifiche allegazioni di pregiudizi ulteriori. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione delle regole sul diritto al risarcimento del danno in materia di abuso del contratto a termine nel pubblico impiego scolastico e dei principi di equivalenza ed effettività; questione pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della tutela risarcitoria quando vi sia stata immissione in ruolo; illegittimità costituzionale della medesima esclusione; e, infine, plurime censure sulla liquidazione e prova del danno, sull'interpretazione della domanda, sulla motivazione, sull'omesso esame di fatti decisivi e sul diniego di danni ulteriori rispetto a quelli ritenuti assorbiti dalla stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata in materia, senza che emergessero ragioni per mutare orientamento, sollevare nuove questioni costituzionali o rimettere la causa alla Corte di giustizia. Anche il quarto motivo è stato ritenuto non accoglibile: la Corte ha ribadito che, nel caso concreto, le allegazioni sui danni ulteriori erano generiche e non provate; mancava inoltre la deduzione di un uso improprio delle supplenze su organico di fatto; non vi era omessa pronuncia ma soltanto interpretazione della domanda; il vizio di omesso esame era non specificamente dedotto; la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova della sussistenza e dell'entità del danno; infine, la motivazione della sentenza impugnata era esistente e non apparente. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni, ma i ricorrenti sono stati condannati al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione, falsa ed erronea applicazione

    È invocato dai ricorrenti come parametro di legittimità per denunciare errori di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza ... per motivazione apparente

    La Corte esclude la nullità perché la motivazione della sentenza impugnata era fisicamente e logicamente esistente.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    inammissibili ex art 360 bis, n. 1

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi per mutarla.

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma sul procedimento camerale non partecipato e sulla proposta del relatore.

  • art. 132 c.p.c.

    anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ.

    Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ.

    Richiamata in relazione alla motivazione della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è stata alcuna omessa pronuncia

    Il richiamo è ritenuto inconferente perché la censura riguardava l'interpretazione della domanda e non un'omissione di pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione ... riguardanti al) il diritto all'integrale risarcimento dei danni, l'accertamento e la liquidazione del danno

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'apprezzamento probatorio e la liquidazione del danno.

  • art. 1226 c.c.

    liquidazione in via equitativa

    La Corte ribadisce che la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova della sussistenza e dell'entità del danno.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma che i danni ulteriori non sono stati provati.

  • art. 3 Cost.

    ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza)

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità dell'esclusione del risarcimento in presenza di stabilizzazione.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva europea 1999/70/CE

    Invocato come parametro interposto per la conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione.

  • Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È richiamata per contestare l'esclusione di una sanzione risarcitoria in caso di abuso del termine quando il lavoratore sia stato stabilizzato.

  • art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo

    in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

    La Corte applica il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    pari a quello dovuto per il ricorso

    È il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 della L. n. 107/2015

    ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015

    La stabilizzazione disposta dalla legge è considerata idonea a sanzionare l'abuso e a riparare i danni riferibili alla reiterazione illegittima.

  • L. n. 124/1999, art. 4, comma 1

    in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1

    Richiamata dai ricorrenti quale disciplina di riferimento dei contratti a termine nella scuola.

  • art. 366-bis c.p.c.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul precariato scolastico, la successiva stabilizzazione del lavoratore può essere valutata come misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a neutralizzarne le conseguenze, salvo che il lavoratore alleghi e provi specifici danni ulteriori.
  • La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta in modo generico: la parte deve allegare in modo specifico i pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già ristorati dalla stabilizzazione e deve provarne la sussistenza e l'entità, anche quando chieda una liquidazione equitativa.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile se si risolve in una critica non chiara e promiscua di molte norme, senza indicare con precisione quale affermazione della sentenza sia in contrasto con ciascuna norma invocata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice interpreta la domanda e decide nel merito: in tal caso la censura non può essere veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Il vizio di motivazione apparente non sussiste se la sentenza contiene una motivazione effettiva, comprensibile e logicamente coerente; non è sufficiente la mera insoddisfazione della parte rispetto alla valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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