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Sentenza

Sentenza n. 6609/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Determinazione Dirigenziale prot. QH/76034/2025 del 24/10/2025 notificata in pari data avente ad oggetto “Postazioni di commercio su area pubblica insistenti su Viale Giulio Cesare tra i civici 124 e 207. Conclusione del procedimento di delocalizzazione a seguito di intervento giubilare per la riqualificazione di Piazza Risorgimento. Determinazione Dirigenziale di ricollocazione definitiva a seguito del parere negativo del Dipartimento Mobilità e Trasporti- come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I rep. N. CA/2100 del 22.09.2025”; - del provvedimento repertorio CA/2100/2025 del 22/09/2025 prot. CA/188307/2025 del 22/09/2025 notificato in data 24/09/2025 e denominato “Postazioni di commercio su area pubblica insistenti su Viale Giulio Cesare tra i civici 124 e 207. Conclusione del procedimento di delocalizzazione a seguito di intervento giubilare per la riqualificazione di Piazza Risorgimento. Determinazione Dirigenziale di ricollocazione definitiva a seguito del parere negativo del Dipartimento Mobilità e Trasporti”; -del verbale prot. CA/35002/2025 della Conferenza dei Servizi del 19/02/2025, menzionata ma non allegata; - della nota prot CA/57942/2025, menzionata ma non allegata; - della nota prot. QG/2025/16007, menzionata ma non allegata; - della nota prot. CA/113687/2025; -della nota prot. CA/160348/2025 del 14/08/2025; -della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva delle ricorrenti ed a queste opposte solo con la notificazione del provvedimento impugnato con il ricorso, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Viale Giulio Cesare nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 172 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l'insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L'insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale"(pag.20 della Deliberazione) ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale Viale Giulio Cesare è equiparata alla viabilità principale; -in subordine, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 12, commi 2,6,7,8 della D.A.C. 21/2021 nella parte in cui ostano alle ricorrenti e per i motivi in narrativa; -per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 9 della D.A.C. 118/2025 in parte qua e nei sensi e limiti in narrativa; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alle ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 gennaio 2026: per l’annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, deliberazione quest’ultima della quale anche si chiede l’annullamento, entrambe impugnate unitamente ai loro allegati rilevanti ai fini del presente contenzioso ossia laddove determinano la definitiva ricollocazione delle postazioni delle ricorrenti da Viale Giulio Cesare a Via Barletta; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano alla permanenza dei posteggi a rotazione in uso ai ricorrenti nella sede di Viale Giulio Cesare; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio delle ricorrenti nell’attuale collocazione.

Giustizia amministrativa202512861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di ricollocazione definitiva delle postazioni di commercio su area pubblica da Viale Giulio Cesare a Via Barletta, nonché atti presupposti e, con motivi aggiunti, il Piano municipale del commercio su area pubblica e il relativo atto di attuazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato le determinazioni comunali che hanno disposto la ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica ubicate in Viale Giulio Cesare, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’insufficienza della motivazione sulle osservazioni presentate e sulla scelta di Via Barletta, nonché l’erronea applicazione della disciplina comunale sulle occupazioni di suolo pubblico. Hanno sostenuto che il precedente annullamento giurisdizionale di una delocalizzazione del 2021 impedisse all’amministrazione di fondare nuovamente il diniego sulla classificazione di Viale Giulio Cesare come strada di viabilità principale, già vigente all’epoca. Hanno inoltre invocato l’applicazione dell’art. 9 della DAC n. 118/2025, deducendone l’illegittimità o la disapplicazione nella parte ritenuta ostativa all’occupazione della carreggiata, e contestato la classificazione urbanistico-viabilistica della strada, anche in ragione delle caratteristiche del controviale. Con motivi aggiunti hanno impugnato la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 e la deliberazione consiliare municipale di approvazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, sostenendo l’invalidità derivata e vizi propri, tra cui mancata individuazione dei posteggi, difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha escluso i vizi procedimentali, rilevando che associazione e operatori avevano potuto presentare osservazioni durante l’istruttoria e che il provvedimento aveva spiegato perché non fossero accoglibili: gli interessati avevano rifiutato la delocalizzazione senza formulare proposte collaborative per una sede alternativa, nonostante l’amministrazione avesse chiarito l’impossibilità di mantenere le postazioni su Viale Giulio Cesare e richiesto soluzioni alternative. Il precedente annullamento della delocalizzazione del 2021 non impediva la nuova determinazione, poiché questa non costituiva mera riedizione del potere precedente, ma derivava da un diverso iter procedimentale, da uno stato dei luoghi differente e da nuove valutazioni tecniche. Nel merito, il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 12 della DAC n. 21/2021, poiché la DAC n. 118/2025 disciplina le occupazioni funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi commerciali contigui, non le postazioni di commercio su area pubblica. L’art. 12 della DAC n. 21/2021 non consente, sulle strade di viabilità principale, occupazioni commerciali della sede stradale. È stata inoltre ritenuta legittima la classificazione di Viale Giulio Cesare come strada di viabilità principale: tale classificazione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per travisamento dei fatti o palese illogicità. I ricorrenti non hanno indicato specifiche ragioni di incongruità, mentre la classificazione risultava coerente con l’intensità del traffico e con la funzione della strada quale nodo di interscambio del quartiere Prati. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di lesività, poiché gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto che la determinazione del 23 dicembre 2025 non riguardava i civici di Viale Giulio Cesare oggetto della controversia. Tale esito ha reso superfluo esaminare la legittimazione attiva dell’associazione. Le spese sono state compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 12 DAC n. 21/2021

    non ammette nelle strade di viabilità principale la possibilità di concedere occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale sulla sede stradale

    La disposizione è applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica e preclude le occupazioni commerciali della sede stradale sulle vie classificate come viabilità principale.

  • art. 1 DAC n. 118/2025

    disciplina «il procedimento di rilascio dell’occupazione di suolo pubblico come definita dall’articolo 74, comma 1, lettera g) della Legge Regionale n. 22/2019»

    La disciplina riguarda le occupazioni funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi commerciali contigui all’area da occupare, non le postazioni di commercio su area pubblica.

  • art. 22, comma 1, DAC n. 118/2025

    Conferma la distinzione tra la disciplina delle occupazioni regolate dalla DAC n. 118/2025 e quella applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica.

  • Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015

    assolvono la funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste dimensioni, di collegamento tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere

    Il PGTU definisce la viabilità principale in base alla funzione di collegamento e a criteri, tra cui l’equilibrio con la domanda di mobilità nelle ore di punta; la classificazione è espressione di discrezionalità amministrativa.

  • art. 20 Codice della strada

    È stato invocato dai ricorrenti con riferimento alla possibilità di occupare la carreggiata delle strade di tipo E), ma il TAR ha deciso la controversia applicando la disciplina comunale dell’art. 12 della DAC n. 21/2021.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione della trattazione della controversia e l’invito alle parti a discutere l’applicabilità della DAC n. 118/2025.

Massime di principio

  • La classificazione di una strada nella viabilità principale, operata nell’ambito del piano generale del traffico urbano sulla base della funzione di collegamento e delle esigenze di equilibrio con la domanda di mobilità, costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti o palese illogicità.
  • La disciplina comunale applicabile alle occupazioni di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi commerciali contigui non si estende automaticamente alle postazioni di commercio su area pubblica, per le quali trova applicazione la specifica disciplina comunale di settore.
  • Il precedente annullamento di un provvedimento di delocalizzazione non impedisce all’amministrazione di adottare una nuova determinazione fondata su un diverso procedimento, su uno stato dei luoghi differente e su nuove valutazioni tecniche, anche quando il presupposto viabilistico fosse già esistente.
  • Le garanzie partecipative risultano rispettate quando gli interessati siano stati posti in condizione di presentare osservazioni, l’amministrazione abbia esaminato tali apporti e il provvedimento abbia esplicitato le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • I motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di lesività quando gli atti impugnati non riguardino concretamente le postazioni o la situazione giuridica dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaRegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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