Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8217/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - Della determinazione dirigenziale n. 10 del 12/12/2022 ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo, ivi inclusi: - le determinazioni degli Enti del SSR certificanti l''elenco dei fornitori riconciliato con i valori di CE ed eventualmente richiamati nella Determinazione impugnata e/o negli atti ad essa presupposti o conseguenti incluse quelle seguenti: - ASL BARI - Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; - ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI - Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; - ASL BRINDISI - Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; - ASL FOGGIA - Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; - ASL LECCE - Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; - ASL TARANTO - Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA - Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI - Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; - IRCCS DE BELLIS - Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; - ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II - Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022; - il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; - l''“accordo, ai sensi dell''art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall''art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145; - il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - l''intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; - l''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022.

Giustizia amministrativa202302688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto regionale di ripartizione a carico dei fornitori degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, con i relativi atti presupposti e allegati

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti statali, regionali e degli enti del Servizio sanitario regionale relativi alla determinazione della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva e vizi procedimentali, con violazione della legge n. 241/1990. In secondo luogo, ha contestato l'erroneità dell'istruttoria, l'assenza di modalità di calcolo predefinite e chiare per gli operatori economici, l'erronea determinazione del fatturato e ulteriori violazioni della legge n. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost. Il TAR, rilevata d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato preliminarmente il riparto di giurisdizione, ritenendo che la contestazione sostanziale riguardasse la pretesa patrimoniale delle amministrazioni regionali e il corretto calcolo dell'importo dovuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, disponendo che il giudizio possa essere riassunto davanti a quest'ultimo nei termini di cui all'art. 11 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 non costituiscano esercizio di potere autoritativo, ma siano espressione di un'attività vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa. Le Regioni devono verificare la documentazione contabile, individuare le aziende fornitrici soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota individuale e iscrivere il relativo credito in bilancio; non possono invece determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento, trattandosi di competenze statali. Gli enti del Servizio sanitario regionale svolgono attività operative di calcolo del fatturato, mentre la Regione verifica la coerenza dei dati e riepiloga gli importi. La quota dovuta deriva dall'applicazione matematica di percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali al fatturato rilevante. Ne deriva, secondo il criterio del petitum sostanziale, un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra amministrazione e impresa fornitrice, nel quale l'impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo e non di una posizione di interesse legittimo. La controversia, collocandosi a valle dell'esercizio del potere autoritativo statale e riguardando il quantum debeatur, appartiene quindi alla giurisdizione ordinaria. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di verificare la documentazione contabile, individuare le aziende fornitrici soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota dovuta e iscrivere il credito in bilancio, senza attribuire loro un potere discrezionale di determinazione del tetto o del relativo superamento.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Il superamento del tetto di spesa regionale è certificato con decreto ministeriale, nell'ambito delle competenze statali.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La quota percentuale di partecipazione delle aziende fornitrici all'onere di ripiano è fissata dalla legge e applicata al fatturato rilevante.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio la questione decisiva, sottoponendola previamente al contraddittorio delle parti.

  • art. 41 Cost.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo declinato la giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo declinato la giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative agli atti regionali di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando contestano il calcolo della quota patrimoniale dovuta dal singolo fornitore e non l'esercizio di un potere autoritativo.
  • Gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 hanno natura meramente vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa: le Regioni verificano i dati contabili, individuano i fornitori e imputano loro le quote di ripiano già determinate secondo criteri normativi e statali.
  • La determinazione della quota di ripiano dei dispositivi medici, quando deriva dall'applicazione matematica di una percentuale legislativamente prevista al fatturato rilevante, incide su un diritto soggettivo di natura patrimoniale al corretto calcolo dell'importo e non su un interesse legittimo.
  • Il criterio del petitum sostanziale assegna al giudice ordinario le controversie che si collocano a valle dell'esercizio del potere amministrativo e riguardano un rapporto obbligatorio paritario, anche quando la pretesa dell'amministrazione sia formalmente contenuta in un atto denominato provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.