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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25448/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione, nel 2010, di un fondo patrimoniale su immobili di proprietà dei coniugi, mentre la società creditrice vantava rapporti bancari garantiti da fideiussioni e aveva ottenuto decreti ingiuntivi per un credito di rilevante importo. Successivamente uno dei coniugi e la società debitrice venivano dichiarati falliti. La creditrice proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale; poi interveniva la curatela fallimentare facendo proprie le domande. Uno dei coniugi proponeva inoltre querela di falso sulla fideiussione posta a base del credito azionato nei suoi confronti, e nel giudizio di merito era stata dichiarata in primo grado la falsità della sottoscrizione. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2901 e 2903 c.c. e degli artt. 66, 67 e 69-bis l.f., sostenendo che, dopo il fallimento, l'azione revocatoria individuale fosse improponibile e che l'intervento successivo della curatela non potesse sanare il difetto originario né eludere prescrizione e decadenza; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per omessa sospensione del giudizio di revocatoria in attesa dell'esito della querela di falso, ritenuta pregiudiziale rispetto alla validità del titolo da cui derivava il credito.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore individuale resta ammissibile anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, poiché la legittimazione del curatore non è esclusiva e l'eventuale intervento della curatela si innesta su un'azione tempestivamente proposta, con effetti interruttivi del termine prescrizionale. Ha inoltre escluso la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., rilevando che la pendenza della querela di falso sulla fideiussione non integra un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica idoneo a paralizzare il giudizio revocatorio, nel quale il credito può essere valutato anche in base a elementi presuntivi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    disciplina l'azione revocatoria ordinaria, che resta esperibile anche dal creditore individuale nonostante il sopravvenuto fallimento del debitore, finché il curatore non eserciti l'azione.

  • art. 2903 c.c.

    richiamato ai fini del termine di prescrizione dell'azione revocatoria; nel caso concreto la prescrizione non è maturata perché l'azione del creditore ha interrotto il termine.

  • art. 66 l. fall.

    attribuisce al curatore la facoltà di esercitare l'azione revocatoria ordinaria, ma non in via esclusiva, così da non escludere la concorrente legittimazione del creditore individuale.

  • art. 67 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina concorsuale delle revocatorie, ma non ritenuto ostativo all'azione individuale nel caso concreto.

  • art. 69-bis l. fall.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la tardività dell'iniziativa del curatore; la Corte ha escluso la decadenza perché il curatore è intervenuto su un'azione già tempestivamente proposta.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnico-giuridica tra i giudizi; la pendenza della querela di falso non la integra nel giudizio di revocatoria.

  • art. 395, n. 2, c.p.c.

    la possibile futura revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo per falsità del documento non comporta, di per sé, la sospensione del giudizio revocatorio.

  • art. 167 c.p.c.

    l'eccezione di prescrizione/decadenza relativa all'intervento della curatela è stata ritenuta tardiva perché non proposta nelle prime difese utili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore individuale non diviene improponibile per il solo sopravvenire del fallimento del debitore: la legittimazione del curatore non è esclusiva e il creditore può proseguire l'azione finché il curatore non subentri o non eserciti autonomamente la revocatoria.
  • L'intervento del curatore in un giudizio di revocatoria già tempestivamente instaurato dal creditore si innesta sull'azione originaria e può mantenere salvi gli effetti interruttivi della prescrizione; non va automaticamente trattato come domanda nuova soggetta ex novo a prescrizione o decadenza.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, tale che la decisione della causa pregiudiziale debba spiegare efficacia di giudicato sulla causa dipendente; la mera pendenza di una querela di falso sul titolo del credito non basta, da sola, a sospendere il giudizio revocatorio.
  • Nel giudizio revocatorio la sussistenza del credito può essere apprezzata dal giudice anche in modo non rigidamente formale, sulla base degli elementi disponibili nel processo, senza attendere necessariamente la definizione di tutte le contestazioni sul titolo.
  • Le eccezioni di prescrizione e decadenza devono essere tempestivamente sollevate nelle prime difese utili, altrimenti possono essere dichiarate tardive.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneAzione revocatoriaImpugnazioniSospensione del processo
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicato

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