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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 10963 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa a IRAP e IRPEF dell'anno d'imposta 2000. Il contribuente sosteneva che la cartella, notificata il 26 ottobre 2004, fosse tardiva. L'Agenzia delle Entrate contestava, da un lato, la propria legittimazione passiva, sostenendo che eventuali irregolarità nella notificazione fossero imputabili esclusivamente al concessionario della riscossione, e, dall'altro, l'erronea applicazione dei termini di decadenza da parte dei giudici tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che, quando si contesta la tardività della notificazione della cartella, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario, cioè all'Agenzia delle Entrate, e non esclusivamente al concessionario. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo applicabile anche ai giudizi pendenti la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005, che prevedeva per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 la notificazione della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Poiché la cartella relativa alla dichiarazione presentata nel 2001 era stata notificata il 26 ottobre 2004, la notificazione è stata ritenuta tempestiva. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. S.V. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione e costituisce il presupposto della cartella oggetto della controversia.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Prevede i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento; la disciplina è stata modificata per introdurre termini decadenziali certi.

  • D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156/2005

    Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    La disciplina transitoria si applica anche alle situazioni anteriori e ai giudizi ancora pendenti, assicurando un termine certo e ragionevole per l'azione di riscossione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 280/2005

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notificazione delle cartelle relative alle somme liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La contestazione della tardiva notificazione della cartella riguarda il procedimento di riscossione del credito tributario e non costituisce, di regola, un vizio imputabile esclusivamente al concessionario: l'ente titolare del credito è legittimato a partecipare al giudizio.
  • Quando una nuova norma stabilisce termini decadenziali per la notificazione delle cartelle in attuazione di una pronuncia di incostituzionalità, essa può applicarsi anche ai rapporti precedenti e ai giudizi pendenti, se la disciplina ha natura transitoria e mira a garantire termini certi e ragionevoli.
  • Per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 dicembre 2001, la notificazione della cartella derivante dalla liquidazione della dichiarazione è tempestiva se effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
  • La verifica della decadenza deve essere effettuata applicando il termine specificamente previsto dalla disciplina vigente e transitoria per il periodo d'imposta interessato, non soltanto sulla base della normativa originariamente invocata dal contribuente.
  • Se la Corte di cassazione accoglie il motivo relativo alla tempestività della cartella e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la decisione e rigettare direttamente il ricorso del contribuente.

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