Sentenza n. 772/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Camerota (SA) prot. n. 0001966/2026 del 27.1.2026 (avente ad oggetto “Rif. Sentenza TAR Salerno n. 01881/2025, pubblicata in data 13.11.2025. Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 35 del 30.11.2017 - Art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.”), con il quale si è nuovamente ingiunto ai ricorrenti il “pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 60.000,00 euro, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha confermato e liquidato in euro 60.000 la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché preavviso di iscrizione ipotecaria per la medesima somma
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari/trasgressori edilizi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la nuova determinazione della sanzione pecuniaria irrogata per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 35 del 30 novembre 2017. Una precedente identica sanzione era stata annullata dal TAR per difetto di motivazione in ordine alle ragioni dell’aumento fino al triplo dell’importo base. Il Comune, riesercitando il potere, ha nuovamente determinato la sanzione in euro 60.000 richiamando la gravità degli abusi, la loro localizzazione in aree sottoposte a vincoli e a rischio, l’assenza di attività riparatorie, la reiterazione di violazioni edilizie, il vantaggio economico conseguito e la capacità reddituale della titolare della struttura ricettiva. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, l’omessa considerazione di due relazioni tecniche del 22 agosto 2018, concernenti la già avvenuta demolizione di un fabbricato oggetto di una precedente ordinanza e l’unitarietà edilizia delle parti interessate da successive ordinanze di demolizione. Una ricorrente ha inoltre impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dal concessionario per l’intera somma, oltre accessori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto in parte. Il TAR ha ritenuto non congrua la motivazione comunale perché non aveva considerato le circostanze risultanti dalle relazioni tecniche, rilevanti ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981 quale opera svolta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. Esercitando la giurisdizione estesa al merito prevista dall’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice ha rideterminato direttamente la sanzione, da applicarsi in solido ai trasgressori, in complessivi euro 35.000: euro 20.000 quale pena base fissa per l’abuso in area vincolata, aumentati di euro 15.000 in relazione al numero dei trasgressori. È stato inoltre annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto fondato sulla maggiore somma di euro 60.000 già iscritta a ruolo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
art. 8 l. 689/1981
Prevede la possibilità di aumentare la sanzione fino al triplo; la scelta dell’importo massimo deve essere adeguatamente motivata.
art. 11 l. 689/1981
«all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione»
Nella determinazione della sanzione devono essere valutate, tra gli altri elementi, le attività svolte dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.
art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.
«per tutte le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall’art. 123»
Attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione estesa al merito sulle sanzioni pecuniarie devolute alla sua giurisdizione, consentendogli di rideterminare direttamente l’importo della sanzione.
Massime di principio
- La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino al massimo edittale, o comunque mediante aumento rispetto alla pena base, richiede una motivazione concreta e congrua riferita agli elementi rilevanti per la graduazione della sanzione.
- Ai fini della graduazione della sanzione amministrativa devono essere esaminate anche le attività eventualmente svolte dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione; l’omessa valutazione di circostanze documentate e pertinenti rende incongrua la motivazione.
- Quando la contestazione della sanzione pecuniaria rientra nella giurisdizione amministrativa, il giudice, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., può esercitare giurisdizione estesa al merito e rideterminare direttamente l’importo dovuto, anziché limitarsi all’annullamento dell’atto.
- Un atto di riscossione fondato su una sanzione amministrativa rideterminata o illegittimamente quantificata deve essere annullato nella parte in cui pretende il pagamento dell’importo non dovuto.
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