Cassazione Penale, Sentenza n. 26312/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di favoreggiamento dell'ingresso di stranieri (art. 110 c.p. e art.12 d.lgs. 286/1998), contestando la carenza e genericità della motivazione della sentenza di appello. Sosteneva di essere anch'essa migrante, di aver pagato il viaggio (circa 1.000 $) e di essersi limitata a compiti di assistenza materiale (distribuzione di cibo e acqua) senza ruolo organizzativo. Denunciava violazione del principio della responsabilità personale (art.27 Cost.) e della regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio, nonché mancata o inadeguata risposta ai rilievi difensivi in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e precluso il sindacato di merito sulla valutazione degli elementi di fatto (soprattutto in presenza di una doppia conformità tra primo e secondo grado). Ha valutato che i giudici di merito avevano dato conto delle argomentazioni difensive e motivatamente le avevano ritenute inefficaci alla luce del complesso quadro indiziario (riconoscimento fotografico, posizione privilegiata a bordo, incongruenze nelle dichiarazioni). Segue condanna alle spese processuali e ordine di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; applicato per imputare alla ricorrente responsabilità in concorso con altri nella commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (comma 1, comma 3, comma 3-bis in relazione al comma 3 lett. a), b), c) e d), comma 3-ter lett. b))
Norme sul favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri; il nucleo fattuale contestato è l'organizzazione e il trasporto di migranti via natante, in violazione di tali disposizioni.
art. 114 cod. pen.
Riconosciuta come attenuante per il minore ruolo svolto dalla ricorrente rispetto agli altri imputati.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata in giurisprudenza sul vizio di motivazione; la Cassazione osserva che l'omessa espressa disamina di un motivo di appello non rileva se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio della decisione.
art. 193 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo (anche se la Corte ha ritenuto le doglianze generiche); il riferimento non ha prodotto effetti decisivi nel giudizio di cassazione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Cita rimedi e principi processuali evocati dal ricorso; la Corte ha ritenuto però che le censure fossero generiche e inammissibili.
art. 27 Cost.
Principio della responsabilità penale personale e della tutela dei diritti della difesa; la ricorrente invocava la violazione del principio, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito compatibile con i principi costituzionali.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 non avendo riscontrato buona fede tale da escludere la misura.
Massime di principio
- La semplice presenza su un natante e atti di assistenza materiale non escludono la responsabilità penale se sono collegati ad altri indizi (riconoscimenti, posizione privilegiata, contraddizioni) che prospettano un ruolo cooperativo nell'organizzazione del viaggio.
- In presenza di doppia conformità (condanna in primo e secondo grado) la Corte di Cassazione è limitata: non può riesaminare liberamente la valutazione di fatto o la credibilità delle prove, intervenendo solo per vizi di motivazione manifesti, contraddittorî o illogici.
- Per ottenere l'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario formulare censure specifiche e dimostrare l'effettiva decisività delle questioni omesse o mal motivate; deduzioni generiche o richieste di rivalutazione della persuasività delle prove sono inammissibili.
- Quando si pretende di giustificare comportamenti come 'umani' o non organici all'attività delittuosa, è utile produrre elementi concreti (documenti di pagamento, testimonianze indipendenti, comunicazioni) che escludano assimilazione al ruolo degli organizzatori.
- La difesa deve indicare puntualmente in che modo l'errore motivazionale avrebbe mutato l'esito del giudizio: la mera affermazione di insufficienza probatoria senza una ricostruzione specifica è inefficace in sede di legittimità.
- I giudici di merito che motivano contestualmente e coerentemente tra primo e secondo grado rendono più difficile il sindacato di cassazione; le parti devono quindi concentrare le impugnazioni su profili giuridici chiari e circostanziati.
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