Cassazione Penale, Sentenza n. 38148/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26/02/2021 che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 322 c.p. Il ricorrente deduceva un'erronea valutazione delle prove e contestava la responsabilità, proponendo una diversa lettura degli elementi di fatto; la Suprema Corte ha ritenuto che tali doglianze consistessero in censure di fatto non ammissibili in sede di legittimità, cioè in una richiesta di riconsiderazione del merito e della credibilità delle fonti probatorie (in particolare degli agenti di polizia), senza indicare violazioni di norme o vizi di manifesta illogicità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse di carattere valutativo, priva di violazioni di legge o di manifesta illogicità, e fondata sulle credibili indicazioni degli agenti di polizia operanti.
Norme richiamate
art. 322 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per il quale l'imputato è stato condannato; nella sentenza è richiamata come titolo di reato oggetto del giudizio, senza ulteriore citazione testuale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per la rinnovazione della valutazione probatoria: censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti e della credibilità delle fonti sono inammissibili.
- Per essere ammissibile in cassazione un motivo deve rilevare una violazione di legge, un vizio di motivazione di tipo giuridico, o una manifestissima illogicità/contraddittorietà tale da incidere sulla legalità del decisum; semplici divergenze sulla valutazione del merito non bastano.
- Quando si contestano dichiarazioni di testi (es. agenti di polizia), occorre indicare elementi concreti di contrasto, contraddizione, impossibilità o vizio procedurale che giustifichino la censura in sede di legittimità, non una mera alternativa interpretativa.
- La proposizione di ricorsi manifestamente orientati a rinnovare la valutazione del merito può comportare non solo il rigetto o l'inammissibilità, ma anche sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p. se si ravvisano profili di colpa nella scelta del motivo.
- Per massimizzare le chance in cassazione, il difensore dovrebbe: individuare e argomentare specifiche violazioni di norma o vizi di motivazione giuridica, mettere in evidenza errori logico-giuridici o contraddizioni formali nella motivazione, e allegare eventuali nuovi profili di illegittimità procedurale.
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