Sentenza n. 1243/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 823/2023, relativa all’accredito di complessivi Euro 1.000,00 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 823/2023, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente Euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi Euro 1.000,00. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il TAR ha verificato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di procedere al pagamento delle somme dovute, secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prescrivendo l’esecuzione sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite il PAT e non avrà diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a garantirne l’effettività.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione, unitamente alla notifica e al passaggio in giudicato della decisione, consente di procedere giudizialmente per l’ottemperanza.
d.m. n. 55/2014 e s.m.i.
I parametri forensi sono stati utilizzati analogicamente per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza, tenendo conto della bassa complessità della controversia.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone il pagamento di somme e sia decorso il termine legale per adempiere, l’interessato può ottenere in sede di ottemperanza la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e del decorso del termine per adempiere, giustifica l’accoglimento della domanda esecutiva.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare fin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta dell’interessato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata, purché dotato delle competenze necessarie, con facoltà di delega e obbligo di riferire al giudice sugli adempimenti eseguiti.
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