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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del decreto della Prefettura di Cosenza (Area 1bis) emesso il -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, col quale si imponeva al sig. -OMISSIS- il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, con obbligo di alienazione entro 150 giorni dalla notifica, a pena di confisca.

Giustizia amministrativa202600333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Prefettura di Cosenza recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, con obbligo di alienazione entro 150 giorni a pena di confisca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Il provvedimento è contestato nella parte in cui impone il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti e il conseguente obbligo di alienazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente aveva altresì impugnato la revoca della licenza di porto di fucile in un autonomo giudizio, nel quale non era stata concessa la sospensione cautelare. Non sono esposti nel testo gli specifici vizi di legittimità dedotti con il ricorso principale.

La decisione

Il TAR, valutata la domanda nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ferma restando l'autonomia del giudizio relativo alla revoca della licenza di porto di fucile, il decreto prefettizio impugnato in questa sede è apparso fondato su presupposti solidi e idonei. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte istante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, manchi il fumus boni iuris.
  • La pendenza di un autonomo giudizio relativo a un diverso provvedimento amministrativo, anche se connesso alla vicenda, non impedisce al giudice di valutare autonomamente la solidità dei presupposti dell'atto impugnato nel giudizio cautelare.
  • La compensazione delle spese cautelari può essere disposta quando la peculiarità della vicenda giustifichi la deroga alla regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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