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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19622/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame trasmessa tramite PEC per presunta invalidità della sottoscrizione digitale apposta dal difensore; il Tribunale aveva rilevato tramite report di cancelleria che la firma (formato PAdES-BES) non era valida e che il certificato non era attendibile, applicando l'art. 24, comma 6-sexies, lett. a) della legge n.176/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che dalla documentazione prodotta dal difensore (verifiche tramite Aruba Sign e attestazioni della Camera di Commercio) emergesse la regolarità e l'attendibilità del certificato e la validità della firma digitale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'errore del programma informatico della cancelleria che non rilevi la firma non giustifica automaticamente l'inammissibilità; ha perciò annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-sexies, lett. a), L. n.176/2020 (conversione DL n.137/2020)

    l'atto di impugnazione trasmesso mediante PEC è inammissibile se non è sottoscritto digitalmente dal difensore

    La norma richiede la sottoscrizione digitale degli atti trasmessi via PEC; tuttavia la Corte ha distinto tra assenza della firma (causa di inammissibilità) ed eventuale mancata rilevazione della firma da parte del software di cancelleria, che non implica automaticamente inammissibilità se la firma è effettivamente valida

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal Tribunale nell'esaminare la richiesta di riesame; utilizzata come riferimento procedurale per la decisione di inammissibilità

  • Giurisprudenza Suprema (Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 25/01/2022)

    Rilevazione che l'assenza di rilevazione della firma digitale da parte del programma informatico dell'ufficio non costituisce causa automatica di inammissibilità dell'impugnazione se la firma è effettivamente apposta e valida

  • Giurisprudenza Suprema (Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022)

    Conferma il principio opposto: l'impugnazione priva di sottoscrizione digitale è inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra assenza materiale della sottoscrizione digitale e mancata rilevazione da parte del software di cancelleria: solo la prima configura di regola inammissibilità automatica
  • Se la cancelleria segnala firma non valida, il difensore dovrebbe produrre tempestivamente verifiche tecniche e certificati che attestino la validità della firma (report di verifica del software di firma, attestazioni dell'ente certificatore o della Camera di Commercio)
  • La dichiarazione di inammissibilità basata esclusivamente su un errore del sistema informatico dell'ufficio può essere impugnata e la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza se emergono elementi che dimostrano la regolarità della firma
  • Per evitare contestazioni, rispettare puntualmente le formalità previste (trasmissione via PEC all'indirizzo deputato, firma digitale valida in formato riconosciuto) e conservare tutte le evidenze tecniche di validazione
  • In caso di esito negativo del controllo automatico della cancelleria, valutare subito il deposito di documentazione probatoria e, se necessario, il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge

Testo integrale

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