Cassazione Civile, Ordinanza n. 31943/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve di impugnazione. Ha rilevato che la sentenza della CTR era stata notificata il 29 aprile 2015, che il termine di 60 giorni scadeva il 29 giugno 2015, e che il ricorso era stato avviato per la notifica a mezzo posta solo il 30 giugno 2015. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno 2006, emesso nei confronti di una società che aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo non provato che la contribuente fosse consapevole di avere utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, valorizzando anche l'assoluzione penale del legale rappresentante come elemento di conferma. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto, perché la Corte ha deciso in via preliminare sulla tardività del ricorso.
Norme richiamate
Termine breve per impugnare
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza; se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Art. 155 c.p.c.
Il testo applica la proroga ex lege della scadenza quando il sessantesimo giorno cade di domenica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se la notificazione dell'impugnazione è avviata dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
- Quando il termine breve di impugnazione scade in un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno successivo non festivo.
- La questione preliminare della tempestività dell'impugnazione è assorbente e impedisce l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
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