Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento comunale incidente sull’utilizzo pubblico di un parcheggio a servizio della collettività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia esecutiva e degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato. I motivi d’appello riguardano: l’esistenza dei presupposti per il legittimo esercizio dell’autotutela possessoria da parte del Comune; la definizione dei tempi e delle modalità di utilizzo del parcheggio destinato alla collettività; la distinzione tra obblighi passivi di destinazione del parcheggio a uso pubblico e obblighi attivi di realizzazione di nuove opere ancora inesistenti, necessarie per allestire e rendere operativo il parcheggio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni prospettate richiedano un esame più approfondito nella sede di merito. Il Collegio ha ravvisato l’opportunità di mantenere invariata la situazione fino alla decisione definitiva, anche perché il Comune non ha indicato ragioni urgenti tali da impedire di attendere l’allestimento e l’apertura del parcheggio destinato all’uso pubblico. È stata quindi sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza appellata e, conseguentemente, sono stati sospesi gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato. L’udienza pubblica è stata fissata per il 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta mediante sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando i motivi prospettano questioni non manifestamente infondate che richiedono un approfondito esame di merito, il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza appellata e gli effetti dell’atto amministrativo impugnato.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, la conservazione della situazione esistente fino alla decisione di merito può essere disposta quando l’amministrazione non dimostri ragioni concrete di urgenza incompatibili con l’attesa del giudizio definitivo.
  • La legittimità dell’autotutela possessoria esercitata da un Comune e la delimitazione degli obblighi connessi alla destinazione pubblica di un parcheggio costituiscono questioni da valutare nel merito, soprattutto quando occorra distinguere tra obblighi di mera destinazione a uso pubblico e obblighi di realizzazione di opere necessarie a rendere il bene operativo.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAppelloTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.