Ordinanza n. 801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento comunale incidente sull’utilizzo pubblico di un parcheggio a servizio della collettività
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia esecutiva e degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato. I motivi d’appello riguardano: l’esistenza dei presupposti per il legittimo esercizio dell’autotutela possessoria da parte del Comune; la definizione dei tempi e delle modalità di utilizzo del parcheggio destinato alla collettività; la distinzione tra obblighi passivi di destinazione del parcheggio a uso pubblico e obblighi attivi di realizzazione di nuove opere ancora inesistenti, necessarie per allestire e rendere operativo il parcheggio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni prospettate richiedano un esame più approfondito nella sede di merito. Il Collegio ha ravvisato l’opportunità di mantenere invariata la situazione fino alla decisione definitiva, anche perché il Comune non ha indicato ragioni urgenti tali da impedire di attendere l’allestimento e l’apertura del parcheggio destinato all’uso pubblico. È stata quindi sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza appellata e, conseguentemente, sono stati sospesi gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato. L’udienza pubblica è stata fissata per il 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta mediante sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando i motivi prospettano questioni non manifestamente infondate che richiedono un approfondito esame di merito, il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza appellata e gli effetti dell’atto amministrativo impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, la conservazione della situazione esistente fino alla decisione di merito può essere disposta quando l’amministrazione non dimostri ragioni concrete di urgenza incompatibili con l’attesa del giudizio definitivo.
- La legittimità dell’autotutela possessoria esercitata da un Comune e la delimitazione degli obblighi connessi alla destinazione pubblica di un parcheggio costituiscono questioni da valutare nel merito, soprattutto quando occorra distinguere tra obblighi di mera destinazione a uso pubblico e obblighi di realizzazione di opere necessarie a rendere il bene operativo.
Come è indicizzato
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