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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 345/2023 emessa dal Tribunale di Trapani – Sez. Lavoro -in data 28/06/2023, depositata in Cancelleria in data 28/06/2023, a definizione del giudizio recante n. 456/2023 RG.

Giustizia amministrativa202501375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto alla ricorrente € 1.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00, corrispondenti al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali. Il Ministero si è opposto limitatamente agli interessi, rilevando che la sentenza ottemperanda non aveva pronunciato alcuna condanna accessoria al loro pagamento. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, essendo azionabile una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha accertato il rispetto degli ulteriori presupposti di proponibilità, incluso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accolto la domanda quanto alla sorte capitale e ha ordinato al Ministero di pagare le somme indicate nella sentenza ottemperanda entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha invece respinto la richiesta di interessi legali, poiché il titolo esecutivo non conteneva alcuna statuizione al riguardo e il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esecutivi esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale relativa al bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per l'ottemperanza dei decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia alla nomina del commissario ad acta in altri giudizi aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 la disciplina richiamata per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando siano stati rispettati gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, compreso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile alle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve attenersi al contenuto oggettivo del giudicato e non può riconoscere somme accessorie, come gli interessi legali, se esse non risultano liquidate o comunque attribuite dal titolo esecutivo.
  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di pagamento stabilito dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin dall'origine un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • La disciplina che esclude il compenso ulteriore del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti della legge Pinto può essere applicata per analogia anche ai commissari nominati per l'esecuzione di altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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