Cassazione Penale, Sentenza n. 9477/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, dopo giudizio abbreviato, aveva ritenuto l'imputato responsabile di illecita detenzione di stupefacenti (marijuana e hashish) riducendo la pena e qualificando la fattispecie anche nella forma di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di norme (art. 73 DPR 309/1990 e art.125, comma 3, c.p.p.) per non aver escluso l'insussistenza della destinazione allo spaccio, contestando che la decisione si fondasse solo sul dato quantitativo; (2) violazione degli artt. 73 DPR 309/1990, 131-bis c.p. e 125, comma 3, c.p.p. per il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte avesse valutato il solo dato quantitativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto non fondata la censura: il giudice di merito ha valutato complessivamente il dato quantitativo (poche decine di grammi di marijuana; oltre un ettogrammo di hashish con elevato principio attivo, da cui numerose dosi) insieme ad altre circostanze (dichiarazioni dell'imputato, modalità di acquisto, incongruenze nelle giustificazioni), e la sentenza d'appello si è saldata con la motivazione di primo grado in modo non manifestamente illogico. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte territoriale ha motivatamente escluso la non punibilità per particolare tenuità in ragione della rilevanza del dato quantitativo e dell'elevato principio attivo, valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Disciplina la detenzione e il commercio di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato l'applicabilità della fattispecie e la possibile riqualificazione nella forma di lieve entità (comma 5) sulla base di una valutazione complessiva degli elementi probatori
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 75, comma 1-bis, lett. a)
I limiti tabellari indicati non determinano di per sé una presunzione assoluta di destinazione allo spaccio; costituiscono un elemento da ponderare insieme ad altri indizi
Codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Ragioni sulla motivazione della decisione di merito; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza di primo grado e della corte d'appello, salvo solo controllo per manifesta illogicità
Codice penale - art. 131-bis
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice deve motivare sulle modalità di estrinsecazione del comportamento e sulla gravità dell'offesa; la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità per la rilevanza quantitativa e qualitativa dello stupefacente
Codice penale - art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità dell'offesa; utilizzato come parametro per decidere sull'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero nei procedimenti di legittimità (contestualizzazione processuale); qui il PM ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La mera quantità di droga non determina automaticamente la destinazione allo spaccio: va valutata insieme a tutte le circostanze (grado di purezza, numero di dosi ricavabili, modalità di conservazione, dichiarazioni dell'imputato, modalità di acquisto, incongruenze nelle giustificazioni).
- Se la sentenza d'appello riprende e condivide argomentazioni autosufficienti del primo grado, la motivazione complessiva può essere considerata unitaria; la Cassazione verifica solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, non rivede le valutazioni di merito.
- Per ottenere la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessaria una motivazione specifica che valuti la gravità dell'offesa e le modalità del comportamento; quantità e potenza dello stupefacente possono escludere la tenuità.
- Elementi quali il pagamento con carte a nome dell'imputato o il sostegno economico dei familiari non escludono di per sé la destinazione allo spaccio e possono essere valutati dal giudice insieme ad altri indizi.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove o nell'individuazione della versione fattuale più plausibile, potendo sindacare solo la congruità e logicità della motivazione.
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