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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21587/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la notificazione al difensore perché non era stata preventivamente verificata l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione di domicilio. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di misure alternative (affidamento in prova, affidamento terapeutico, detenzione domiciliare, semilibertà) relative a una pena residua di 11 mesi e 6 giorni, per presunta irreperibilità della condannata. Il ricorso sostiene la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, eseguita a mani del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza che fosse previamente tentata la notifica nel domicilio eletto e dichiarato dalla condannata in Avezzano, Via della Casa Comunale n. 1.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notificazione a mani del difensore è ammissibile solo dopo la verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio; in mancanza la notifica è nulla e determina omessa citazione dell'imputato, con incidenza sul contraddittorio.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez.2, Sent. n.31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988)

    Sentenza n.31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988

    Conferma il principio che la notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è affetta da nullità assoluta se non è preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità del domicilio eletto, in quanto la violazione incide sulla formazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La notificazione all'avvocato ex art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima solo dopo che sia stato accertato e documentato l'effettivo impedimento o l'inidoneità della notifica presso il domicilio eletto o dichiarato; in assenza di tale accertamento la notifica è nulla.
  • La mera comunicazione da parte delle forze di polizia che la persona è "irreperibile" non sostituisce la necessaria verifica e tentativo di notifica al domicilio eletto: l'amministrazione giudiziaria deve documentare il tentativo e l'esito.
  • La nullità della notifica che incide sulla citazione dell'imputato determina l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio, per garantire il contraddittorio.
  • Per il difensore: accertare e, se necessario, eccepire nel procedimento la mancanza di tentativo di notifica al domicilio eletto quando si procede a ricevere atti ex art. 161 c.4, per tutelare il diritto di difesa del cliente.
  • Per l'autorità giudiziaria: prima di notificare al difensore, documentare in modo chiaro i tentativi di notifica al domicilio dichiarato (tempi, modalità, riscontri) o l'effettiva inidoneità di tale domicilio.
  • In presenza di dichiarazioni contrastanti circa la reperibilità dell'interessato, il giudice deve valutare la prova documentale dei tentativi di notificazione e, se carente, favorire il riequilibrio procedurale mediante annullamento e rifissazione.

Testo integrale

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