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Sentenza

Sentenza n. 7786/2026 - Roma, Sezione 5T

Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in relazione alle richieste di concludere il procedimento avviato con determinazione dirigenziale del municipio Roma X n. CO/3040/2020 del 22/12/2020 per l'affidamento del lotto n. 25, con adozione dell’ordine all’amministrazione di provvedere all'aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente, quale prima classificata in graduatoria, e nomina del commissario ad acta nel caso di perdurante inadempimento; nonché per l’annullamento del silenzio diniego serbato da Roma Capitale sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 11.11.2025.

Giustizia amministrativa202602100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulla conclusione della procedura per l'affidamento della concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 25 e silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti dell'11 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, prima classificata nella graduatoria provvisoria della procedura indetta nel 2020 per l'affidamento di concessioni demaniali marittime sul litorale di Ostia, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulla conclusione della gara e l'ordine di procedere all'aggiudicazione definitiva del lotto n. 25, invocando l'autovincolo derivante dall'indizione della procedura, il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva annullato la precedente pronuncia e i principi di concorrenza e del diritto dell'Unione europea. Ha inoltre impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata l'11 novembre 2025. Roma Capitale ha eccepito che aveva riscontrato la diffida con una nota del 24 giugno 2025, comunicando l'impossibilità di procedere all'assegnazione del lotto in ragione del sequestro preventivo dello stabilimento e delle difformità edilizie riscontrate; ha inoltre richiamato la facoltà, riconosciuta dal giudicato, di scegliere tra il completamento della procedura e l'adozione di ulteriori determinazioni, nonché la carenza di interesse della ricorrente. La società ha sostenuto che la nota comunale fosse un atto meramente interlocutorio e ha dedotto l'irrilevanza del sequestro, depositando il successivo provvedimento di dissequestro.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda avverso il silenzio-inadempimento. Ai sensi degli artt. 2 della l. 241/1990, 31 e 117 c.p.a., il rito sul silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo di provvedere, la scadenza del termine procedimentale e l'assenza di un provvedimento espresso. Nel caso concreto Roma Capitale aveva tempestivamente riscontrato l'istanza con la nota del 24 giugno 2025, dichiarando di non poter procedere all'assegnazione del lotto finché permaneva il sequestro preventivo dell'area. La nota non è stata ritenuta interlocutoria o meramente endoprocedimentale, poiché esprimeva una determinazione concreta e motivata sull'impossibilità di concludere la procedura nella situazione esistente. Le contestazioni della ricorrente sul merito del sequestro e sulla sua rilevanza avrebbero potuto fondare, eventualmente, una domanda di annullamento della determinazione comunale, ma non dimostrano l'esistenza di un'inerzia rilevante nel giudizio sul silenzio. Le vicende successive del procedimento penale, incluso il dissequestro, non incidono sulla verifica dell'originaria insussistenza dell'inerzia, potendo eventualmente rilevare sulla persistenza delle ragioni addotte dall'amministrazione. La domanda di accesso è stata dichiarata irricevibile perché il silenzio-diniego si era formato l'11 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, mentre il ricorso è stato notificato il 9 febbraio 2026, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a.; lo stesso termine vale per il ricorso incidentale previsto dal comma 2. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La tutela contro il silenzio presuppone il decorso del termine di conclusione del procedimento e l'assenza di un provvedimento espresso dell'amministrazione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La mancata risposta alla richiesta di accesso determina la formazione del silenzio-diniego nel termine considerato dal giudice, individuato nella fattispecie nell'11 dicembre 2025.

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è esperibile soltanto in presenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere rimasto ineseguito.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati né imporre all'amministrazione una specifica determinazione sostanziale.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice può segnalare alle parti, prima della decisione, una questione rilevata d'ufficio, nella fattispecie il possibile profilo di tardività della domanda di accesso.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio

    Il ricorso autonomo contro il silenzio-diniego in materia di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla sua formazione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati

    Il ricorso incidentale in materia di accesso è soggetto allo stesso termine accelerato di trenta giorni previsto per il ricorso autonomo.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione, che non è applicabile quando l'amministrazione abbia già adottato una determinazione espressa.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile solo quando, scaduto il termine procedimentale, l'amministrazione non abbia adottato alcuna determinazione espressa; una nota che comunica motivatamente l'impossibilità di procedere all'adozione dell'atto finale esclude l'inerzia, anche se il privato contesta nel merito le ragioni poste a fondamento della nota.
  • La contestazione della legittimità sostanziale delle ragioni contenute in una determinazione espressa non può essere fatta valere mediante l'azione contro il silenzio, ma deve essere proposta attraverso l'impugnazione dell'atto, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Nel rito speciale sull'accesso, sia il ricorso autonomo sia quello incidentale devono essere proposti entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio-diniego; il superamento di tale termine determina l'irricevibilità della domanda.
  • Il sopravvenire di fatti successivi alla determinazione espressa dell'amministrazione può incidere sulla perdurante attualità delle ragioni amministrative, ma non trasforma retroattivamente in inerzia una determinazione già adottata e non elimina il diverso onere di impugnarla nei termini.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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