Cassazione Penale, Sentenza n. 30036/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione per un periodo complessivo di 492 giorni successivi a misure cautelari adottate nell'ambito di accuse poi sfociate in assoluzione per detenzione di armi, estorsione e rapina. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo che il comportamento dell'interessato costituisse colpa grave ostativa alla riparazione, in particolare per aver percepito una caparra su una locazione in realtà inesistente e per aver reso dichiarazioni mendaci che creavano una convincente apparenza di colpevolezza; la Corte di cassazione aveva annullato la prima ordinanza per carenza di adeguata motivazione circa il nesso causale e aveva disposto il rinvio. In cassazione il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che le sue dichiarazioni non avevano efficacia causale e che aveva agito correttamente in sede processuale; ha anche contestato valutazioni sulla posizione di altri soggetti (nuora) e l'enfasi sulla sua precedente sottoposizione a misure di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha rigettato il gravame. Ha confermato che l'ordinanza della Corte d'appello, adeguatamente motivata in conformità ai principi giurisprudenziali, ha correttamente valutato che il ricorrente aveva tenuto condotte di grave colpa: richiesta di un anticipo in contanti per una locazione non realizzabile (immobili intestati a terzi, anomalie catastali, inabitabilità) e mendacio confermato dagli atti, con chiara rilevanza causale rispetto all'adozione e al mantenimento della misura cautelare, anche alla luce della personalità e della pericolosità del soggetto. La Corte ha quindi escluso il diritto alla riparazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, salvo la condanna alle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (non concessa perché la memoria ministeriale non ha apportato contributo decisivo).
Norme richiamate
art. 314, comma 1, codice di procedura penale (modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b))
Dopo la modifica normativa il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva, non costituisce colpa lieve e non ostacola il riconoscimento dell'indennizzo né assume rilievo nella sua determinazione.
art. 64, comma 3, lettera b), codice di procedura penale
Richiamata a supporto del principio per cui l'esercizio del diritto al silenzio non può essere valutato come elemento ostativo alla riparazione per ingiusta detenzione.
Massime di principio
- La semplice assoluzione non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice valuta se l'indagato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la detenzione.
- La valutazione della colpa grave è autonoma e ex ante: il giudice di merito deve motivare su fatti concreti se la condotta dell'interessato ha creato una convincente apparenza di colpevolezza che ha fatto sorgere o mantenere la misura cautelare.
- Condotte rilevanti ai fini dell'esclusione della riparazione includono sia comportamenti extraprocessuali (es. frodi, simulazioni, gravi leggerezze) sia processuali (es. mendacio, falso alibi) non esclusi dalla sentenza di merito.
- L'esercizio del diritto al silenzio (art. 64 c.p.p.) non può essere usato come elemento di colpa lieve per negare l'indennizzo, in conformità alla modifica normativa del 2021 all'art. 314 c.p.p.
- La prova del nesso causale richiede motivazione precisa: non basta l'astratta possibilità che dichiarazioni mendaci potessero essere rilevanti; occorre dimostrare in concreto che tali comportamenti hanno indotto l'autorità a disporre o mantenere la misura cautelare.
- In sede processuale civile/amministrativa con ricorsi contro provvedimenti interni, la parte soccombente può essere condannata alle spese; le memorie difensive delle amministrazioni pubbliche possono non essere rimborsate se non hanno apportato un contributo effettivo alla decisione.
Testo integrale
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