Sentenza n. 158/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza del Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro n. 252/2025 notificata il 4 giugno 2025, con cui è stato riconosciuto, in favore dell’istante, il diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" e alla conseguente liquidazione dello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro - Sezione Lavoro n. 252/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al bonus carta docente e la liquidazione delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza del giudice del lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'esecuzione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e non era stato eseguito, né l'Amministrazione aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione le modalità e i termini di esecuzione, nominando anche un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del beneficio del bonus carta docente riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- L'Amministrazione è inottemperante quando non dà esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato e non allega né dimostra ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità della pretesa esecutiva.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
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