Cassazione Penale, Ordinanza n. 10986/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Foggia, in sede esecutiva, di applicare il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di due separate sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso tra i due episodi di evasione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erronea esclusione della continuazione. La Corte ha rilevato che le censure erano generiche e miravano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale tratto dalle sentenze in esecuzione, senza indicare elementi idonei a superare la motivazione del giudice dell'esecuzione. È stato valorizzato il fatto che i due reati di evasione, pur commessi a breve distanza di tempo, erano espressione di autonome risoluzioni criminose, in assenza di dati da cui desumere che, già al momento del primo reato, l'agente avesse programmato anche il successivo, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla continuazione, perché il provvedimento impugnato aveva correttamente escluso il vincolo ex art. 81 c.p. per mancanza di elementi dimostrativi di un medesimo disegno criminoso tra i due episodi di evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che sia desumibile, almeno nelle linee generali, un previo medesimo disegno criminoso; la mera vicinanza temporale tra i fatti non basta, in assenza di elementi che mostrino la programmazione unitaria anche del reato successivo.
art. 385 c.p.
violazioni dell’art. 385 cod. pen.
I due episodi contestati erano entrambi qualificati come evasione; la Corte ha ritenuto che la ripetizione di tale reato, in sé contingente, fosse indice di autonome risoluzioni criminose in mancanza di prova del disegno unitario.
art. 616 c.p.p.
condanna ... al pagamento ... della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non è sufficiente la mera identità del titolo di reato o la prossimità temporale tra i fatti: occorre che dagli atti emerga un medesimo disegno criminoso, almeno nelle sue linee essenziali, già presente al momento del primo reato.
- Quando il giudice dell'esecuzione motiva in modo non illogico sull'assenza di una programmazione unitaria, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o degli elementi già esaminati.
- La natura contingente di reati ripetuti nel tempo può deporre per l'autonomia delle singole decisioni criminose, soprattutto se mancano indicatori oggettivi della preventiva programmazione del fatto successivo.
- In tema di ricorso per cassazione, censure generiche o meramente assertive, che sollecitino una lettura alternativa dei fatti, sono inammissibili quando non confrontano specificamente la motivazione del provvedimento impugnato.
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