Sentenza del 17/02/2017 n. 1645 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPUGNAZIONE RUOLO - Possibilità di impugnare la cartella non validamente notificata anche prima della notifica dell'atto successivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione è stata ritenuta ammissibile. È stato stabilito che il contribuente può impugnare la cartella e/o il ruolo non validamente notificati, anche quando ne abbia avuto conoscenza per la prima volta tramite l’estratto di ruolo rilasciato dall’Agente della riscossione, senza dover attendere la notifica di un successivo atto esecutivo o di intimazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la possibilità di impugnare immediatamente la cartella e il ruolo non validamente notificati, conosciuti attraverso l’estratto di ruolo, senza attendere la notifica di un successivo atto della riscossione, come un’intimazione di pagamento. La questione riguardava l’interpretazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e il diritto del contribuente di reagire a una pretesa tributaria di cui abbia avuto effettiva conoscenza.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
È ammissibile l’impugnazione dell’atto non notificato unitamente all’impugnazione dell’atto successivo notificato.
La disposizione non impedisce al contribuente di impugnare direttamente la cartella o il ruolo non validamente notificati quando ne abbia avuto conoscenza tramite l’estratto di ruolo. Non è quindi necessario attendere la notifica di un atto successivo per esercitare il diritto di difesa.
Massime di principio
- La conoscenza della cartella attraverso un estratto di ruolo può essere sufficiente per consentirne l’impugnazione immediata, se la notifica originaria è inesistente o invalida.
- Il contribuente non deve necessariamente attendere un’intimazione di pagamento o un altro atto successivo della riscossione per contestare la pretesa tributaria.
- L’impugnazione deve comunque rispettare i termini processuali applicabili, normalmente decorrenti dalla conoscenza effettiva dell’atto, e deve indicare le ragioni specifiche di contestazione.
- L’estratto di ruolo non sostituisce la cartella, ma può costituire il mezzo attraverso cui il contribuente acquisisce conoscenza della pretesa e può quindi tutelarsi giudizialmente.
- La regola tutela il diritto di difesa, evitando che una pretesa tributaria non validamente notificata rimanga contestabile soltanto dopo l’avvio di ulteriori iniziative esecutive.
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