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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2303

Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

Normativa europea32021R2303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento trasforma l’EASO nell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, rafforzandone mandato, autonomia e capacità operative. L’Agenzia diventa un centro di competenza per supportare gli Stati membri nell’attuazione del CEAS, nella convergenza delle decisioni, nel monitoraggio dei sistemi nazionali e nell’assistenza tecnica e operativa in caso di pressione sproporzionata. Il testo disciplina inoltre formazione, analisi sui paesi terzi, cooperazione con organismi UE e internazionali, tutela dei diritti fondamentali, meccanismo di denuncia, governance, bilancio e protezione dei dati.

Istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, ne definisce compiti, poteri, organizzazione, finanziamento, cooperazione e regole su dati personali, abrogando il regolamento (UE) n. 439/2010.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea vincolati dallo stesso, con esclusione di Irlanda e Danimarca secondo i rispettivi protocolli, fermo restando che la Danimarca è coinvolta in forme di cooperazione operativa e può partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione senza voto. L’Agenzia opera nel settore dell’asilo e della protezione internazionale, con effetti su procedure, accoglienza, monitoraggio dei sistemi nazionali, formazione, reinsediamento, ricollocazione e cooperazione esterna; restano impregiudicate le competenze delle autorità nazionali a decidere sulle singole domande di protezione internazionale. Il regolamento è direttamente applicabile; alcune disposizioni, in particolare sul meccanismo di monitoraggio e sulle misure conseguenti, si applicano dal 31 dicembre 2023 o dalla sostituzione del regolamento (UE) n. 604/2013, se successiva.

Regolamento (UE) 2021/2303 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

Il regolamento rafforza il quadro istituzionale dell’Unione in materia di asilo, sostituendo l’EASO con una vera e propria Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. L’obiettivo è migliorare l’attuazione del sistema europeo comune di asilo, aumentare la convergenza delle decisioni, sostenere gli Stati membri e assicurare il rispetto pieno dei diritti fondamentali.

Finalità e contesto

Il testo si colloca nel più ampio processo di riforma del CEAS e risponde all’esigenza di ridurre le disparità tra Stati membri nella concessione della protezione internazionale. I considerando sottolineano la necessità di rafforzare cooperazione pratica, scambio di informazioni, qualità delle valutazioni, monitoraggio dei sistemi nazionali e capacità di intervento in caso di pressioni sproporzionate.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento si applica agli Stati membri vincolati dallo stesso; Irlanda e Danimarca non partecipano all’adozione né sono vincolate, salva la cooperazione operativa con la Danimarca e la sua partecipazione, senza voto, al consiglio d’amministrazione. L’Agenzia opera nell’Unione ma può cooperare anche con paesi terzi, paesi associati e organizzazioni internazionali, nel rispetto della politica esterna dell’Unione e dei diritti fondamentali.

Compiti dell’Agenzia

L’articolo 2 elenca un mandato molto ampio: cooperazione pratica, raccolta e analisi di dati, formazione, informazioni sui paesi terzi, reti informative, analisi comuni, supporto sui concetti di paese sicuro, elaborazione di norme operative e migliori prassi, monitoraggio del CEAS, assistenza alla ricollocazione, al trasferimento e al reinsediamento. L’Agenzia deve anche inviare funzionari di collegamento negli Stati membri e nei paesi terzi, quando ricorrano le condizioni previste.

Cooperazione, scambio di informazioni e banche dati

L’Agenzia e le autorità nazionali competenti cooperano in buona fede e si scambiano tempestivamente le informazioni necessarie. L’Agenzia può creare banche dati e portali web sugli strumenti relativi all’asilo, ma senza memorizzare o pubblicare dati personali, salvo quelli ottenuti da fonti pubbliche. È prevista la nomina di referenti nazionali per la comunicazione con l’Agenzia.

Informazioni sui paesi terzi, analisi comune e note di orientamento

Una parte centrale del regolamento riguarda la produzione di informazioni sui paesi terzi, le reti europee di informazione e l’analisi comune sulla situazione nei paesi d’origine. L’Agenzia, in cooperazione con Stati membri e Commissione, elabora note di orientamento che devono essere prese in considerazione dagli Stati membri nella valutazione delle domande di protezione internazionale, pur restando ferma la loro competenza decisionale sulle singole domande.

Monitoraggio del CEAS

L’Agenzia istituisce un meccanismo di monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del CEAS, con metodologia comune approvata dal consiglio d’amministrazione. Il monitoraggio riguarda, tra l’altro, il sistema di Dublino, le procedure di asilo, le condizioni di accoglienza e le capacità amministrative e infrastrutturali degli Stati membri. Sono previste visite in loco, anche con breve preavviso, campionamenti di casi e un ciclo di monitoraggio che assicura la copertura di ciascuno Stato membro almeno una volta ogni cinque anni.

Seguiti del monitoraggio e intervento rafforzato

Se emergono carenze, il direttore esecutivo trasmette le risultanze allo Stato membro interessato per osservazioni; poi formula bozze di raccomandazioni e il consiglio d’amministrazione adotta le raccomandazioni a maggioranza dei due terzi. Se lo Stato membro non si conforma entro il termine, la Commissione può adottare raccomandazioni proprie e, nei casi più gravi, proporre al Consiglio un atto di esecuzione che individui le misure da attuare e imponga cooperazione con l’Agenzia. Il meccanismo entra in applicazione, per questa parte, dal 31 dicembre 2023 o dalla sostituzione del regolamento (UE) n. 604/2013, se successiva.

Assistenza operativa e tecnica

L’Agenzia può fornire assistenza agli Stati membri su richiesta o di propria iniziativa con il loro accordo, soprattutto in caso di pressione sproporzionata sui sistemi di asilo o di accoglienza. Le misure possono includere identificazione e registrazione dei cittadini di paesi terzi, ricezione delle domande, assistenza all’esame, interpretariato, alloggi d’emergenza, supporto per la ricollocazione e il trasferimento, supporto ai minori e alle persone vulnerabili, e partecipazione alle squadre nei punti di crisi.

Squadre di sostegno per l’asilo e gruppo di riserva

Le squadre di sostegno per l’asilo sono composte da personale dell’Agenzia, esperti degli Stati membri, esperti distaccati e, in taluni casi, altri esperti. È istituito un gruppo di riserva di almeno 500 esperti, con ripartizione nazionale fissata nell’allegato I; l’Italia deve contribuire con 40 esperti. Il regolamento disciplina tempi di invio, durata minima della missione, formazione, elenco degli interpreti, utilizzo di attrezzature tecniche, e ipotesi di esonero temporaneo per situazioni eccezionali che incidano gravemente sui compiti nazionali.

Responsabilità, costi e coordinamento operativo

Lo Stato membro ospitante è responsabile dei danni causati dagli esperti durante le operazioni, secondo il diritto nazionale; sono previste regole di rivalsa in caso di negligenza grave o dolo. L’Agenzia sostiene numerosi costi connessi alla missione degli esperti, tra cui viaggio, diaria, assicurazioni, assistenza sanitaria, alloggio e telecomunicazioni. Un agente di coordinamento dell’Agenzia assicura il raccordo operativo con lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti.

Protezione dei diritti fondamentali e meccanismo di denuncia

Il regolamento insiste sul rispetto della Carta, della Convenzione di Ginevra e del principio di non-refoulement. L’interesse superiore del minore è una considerazione preminente. L’Agenzia deve adottare una strategia in materia di diritti fondamentali, nominare un responsabile indipendente dei diritti fondamentali e istituire un meccanismo di denuncia per violazioni commesse nell’ambito delle sue attività operative. Le denunce devono essere fondate su violazioni concrete e non possono essere usate per contestare decisioni nazionali sulle singole domande di asilo.

Governance e organi interni

L’Agenzia è governata da un consiglio d’amministrazione composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con presenza dell’UNHCR senza diritto di voto. Il consiglio adotta bilancio, programmazione, strategia antifrode, norme operative, metodologia di monitoraggio, profili del gruppo di riserva e accordi operativi. Il direttore esecutivo, nominato per cinque anni rinnovabili una sola volta, gestisce l’Agenzia in piena indipendenza e ne è il rappresentante legale; è assistito da un vicedirettore esecutivo.

Cooperazione esterna e con organismi UE e internazionali

L’Agenzia coopera con altre agenzie e organismi dell’Unione, con la rete europea sulle migrazioni, con l’UNHCR e con altre organizzazioni internazionali, mediante accordi operativi soggetti ad approvazione della Commissione. Può inoltre cooperare con paesi terzi, sostenere programmi di reinsediamento, partecipare all’attuazione di accordi internazionali dell’Unione e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi.

Dati personali, trasparenza e sicurezza

Il regolamento contiene una disciplina dettagliata del trattamento dei dati personali. Si applica il regolamento (UE) 2018/1725 all’Agenzia e il GDPR agli Stati membri, secondo il rispettivo ambito di competenza. I dati raccolti per assistenza operativa, monitoraggio, analisi dell’asilo e reinsediamento devono essere strettamente necessari, limitati nelle finalità e, di regola, cancellati entro 30 giorni. È vietata la trasmissione dei dati a paesi terzi o terze parti, salvo una limitata deroga per le procedure di reinsediamento con consenso dell’interessato.

Finanza, controllo e disposizioni finali

L’Agenzia dispone di un bilancio autonomo in pareggio, finanziato principalmente da un contributo dell’Unione; il bilancio, i conti, il discarico e le regole finanziarie sono disciplinati in modo analitico. Si applicano il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) 2019/715, la normativa OLAF e le regole di trasparenza di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 e prevede un riesame periodico, inclusa una valutazione esterna indipendente entro il 20 gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni.

Disposizioni principali

Istituzione e mandato dell’Agenzia

L’articolo 1 istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, che sostituisce e succede all’EASO. L’Agenzia deve contribuire all’applicazione efficace ed uniforme del diritto UE in materia d’asilo, facilitare l’attuazione del CEAS, favorire la convergenza delle valutazioni delle domande di protezione internazionale e migliorare il funzionamento del sistema anche tramite monitoraggio e assistenza operativa e tecnica.

Compiti fondamentali

L’articolo 2 elenca i compiti: cooperazione pratica e scambio di informazioni; raccolta e analisi di dati sulla situazione dell’asilo; supporto agli Stati membri nell’adempimento degli obblighi nel CEAS e nel regolamento (UE) n. 604/2013; formazione; elaborazione di relazioni e documenti sui paesi terzi; reti informative; analisi comuni e note di orientamento; supporto su paesi sicuri; norme operative e migliori prassi; invio di funzionari di collegamento; monitoraggio del CEAS; sostegno alla cooperazione con paesi terzi; reinserimento/reinsediamento e ricollocazione.

Cooperazione e scambio di informazioni

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono referenti nazionali, obbligo di cooperare in buona fede e di scambiarsi tempestivamente le informazioni necessarie. L’Agenzia raccoglie e analizza informazioni anche da Stati membri, Commissione, SEAE, UNHCR e altre fonti pertinenti, e può creare banche dati e portali web; non possono esservi memorizzati o pubblicati dati personali, salvo quelli tratti da fonti pubbliche.

Funzionari di collegamento

Gli articoli 7 e 36 consentono l’invio di funzionari di collegamento negli Stati membri e nei paesi terzi. Nei confronti degli Stati membri, essi fanno da interfaccia, raccolgono informazioni, assistono nella preparazione di piani di emergenza e riferiscono al direttore esecutivo. Nei paesi terzi, sono inviati solo se le prassi di gestione della migrazione e dell’asilo rispettano norme inderogabili in materia di diritti umani e operano in coordinamento con le delegazioni dell’Unione e, se del caso, con UNHCR.

Formazione e programma europeo in materia d’asilo

L’articolo 8 impone all’Agenzia di organizzare, sviluppare e riesaminare attività di formazione per il proprio personale e per il personale nazionale competente, in cooperazione con Stati membri e altri organismi. È previsto un programma europeo in materia d’asilo, che gli Stati membri devono integrare nelle proprie attività formative, includendo temi come diritti fondamentali, tecniche di intervista, valutazione delle prove, dati dattiloscopici, minori, vulnerabilità, interpretazione, reinsediamento e ricollocazione.

Informazioni sui paesi terzi, analisi comune e note di orientamento

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano la raccolta e diffusione di informazioni sui paesi terzi, l’istituzione di reti europee informative e l’elaborazione di un’analisi comune sulla situazione nei paesi d’origine e di note di orientamento. L’Agenzia può anche assistere Commissione e Stati membri sui concetti di paese di origine sicuro e paese terzo sicuro, fornendo informazioni e analisi e riferendo periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Norme operative e meccanismo di monitoraggio

Gli articoli 13, 14 e 15 prevedono l’elaborazione di norme operative, indicatori, orientamenti e migliori prassi, adottati dal consiglio d’amministrazione. L’Agenzia istituisce poi un meccanismo di monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del CEAS, con metodologia comune, visite in loco, campionamenti di casi e un programma che garantisce il controllo di ogni Stato membro almeno una volta ogni cinque anni. In caso di criticità, lo Stato membro può presentare osservazioni; seguono raccomandazioni del consiglio d’amministrazione e, in caso di inadempimento, raccomandazioni della Commissione e possibile proposta di atto di esecuzione del Consiglio.

Assistenza operativa e tecnica e squadre di sostegno per l’asilo

Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 disciplinano l’assistenza operativa e tecnica. L’Agenzia interviene su richiesta dello Stato membro o d’iniziativa con il suo accordo, mediante piani operativi vincolanti e squadre di sostegno per l’asilo composte da personale dell’Agenzia, esperti nazionali, distaccati o altri esperti. È istituito un gruppo di riserva di almeno 500 esperti; l’allegato I ripartisce il numero di esperti per Stato membro (Italia: 40). Sono previsti tempi rapidi di decisione e invio, regole su durata della missione, attrezzature tecniche, agenti di coordinamento, responsabilità civile e penale e rimborso dei costi.

Misure speciali in caso di pressione sproporzionata o inefficacia del sistema

L’articolo 22 consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di adottare un atto di esecuzione che imponga misure all’Agenzia e obblighi lo Stato membro a cooperare quando il sistema di asilo o accoglienza sia reso inefficace con gravi ripercussioni sul CEAS. L’articolo prevede l’attivazione di interventi rafforzati, inclusa la mobilitazione di squadre del gruppo di riserva, mentre restano ferme le competenze nazionali sulle domande individuali.

Protezione dei dati e scambio di informazioni

Gli articoli 29, 30, 31 e 32 stabiliscono il quadro per i sistemi informativi e il trattamento dei dati. Si applica il regolamento (UE) 2018/1725 per l’Agenzia, con divieto generale di trasmettere dati personali a paesi terzi o terze parti, salvo una specifica deroga per procedure di reinsediamento con consenso informato. Il trattamento è limitato alle finalità tassative indicate; i dati sono cancellati, di regola, subito dopo l’uso e comunque entro 30 giorni, salvo quelli amministrativi. Sono previste categorie limitate di dati trattabili per assistenza operativa e reinsediamento, incluse, se strettamente necessario, informazioni sanitarie e di vulnerabilità.

Cooperazione esterna e con altri organismi

Gli articoli 33, 34, 35, 37 e 38 disciplinano cooperazione con la Danimarca, con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, con paesi terzi, con organismi, uffici e agenzie dell’Unione, e con l’UNHCR e altre organizzazioni internazionali. Gli accordi operativi sono soggetti ad approvazione preliminare della Commissione e devono rispettare i diritti fondamentali e la politica esterna dell’Unione.

Governance dell’Agenzia

Gli articoli 39-50 definiscono struttura, composizione e funzioni del consiglio d’amministrazione, del direttore esecutivo, del vicedirettore, del responsabile dei diritti fondamentali e del forum consultivo. Il consiglio d’amministrazione è composto da un rappresentante per Stato membro e due della Commissione, con partecipazione dell’UNHCR senza voto; adotta bilancio, programmazione, strategia antifrode, norme operative, metodologia di monitoraggio, profili degli esperti e accordi operativi. Il direttore esecutivo gestisce l’Agenzia in indipendenza, con mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta.

Diritti fondamentali e meccanismo di denuncia

Gli articoli 49, 50, 51 e 57-58 impongono una strategia in materia di diritti fondamentali, un codice di condotta per gli esperti e un meccanismo di denuncia per violazioni dei diritti fondamentali nelle attività dell’Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente, gestisce le denunce, riferisce al consiglio e può determinare l’allontanamento degli esperti responsabili. È esclusa la possibilità di usare il meccanismo per contestare decisioni nazionali sulle singole domande di protezione internazionale.

Disposizioni finanziarie e bilancio

Gli articoli 52-56 prevedono un bilancio autonomo in pareggio, finanziato principalmente da contributo UE, con eventuali contributi volontari degli Stati membri, dei paesi associati e ricavi da servizi. Il direttore esecutivo prepara lo stato di previsione; il consiglio d’amministrazione adotta il bilancio; sono disciplinati esecuzione, conti, discarico, regole finanziarie e possibilità di sovvenzioni e contratti quadro.

Status giuridico, trasparenza, antifrode, sicurezza e responsabilità

Gli articoli 59-67 disciplinano personalità giuridica, sede a Malta, regime del personale, privilegi e immunità, regime linguistico, accesso ai documenti, lotta antifrode, sicurezza delle informazioni classificate, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e controllo del Mediatore europeo. Si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e la normativa UE sulla sicurezza delle informazioni.

Relazione annuale, valutazione, transitorio e abrogazione

Gli articoli 69-73 impongono una relazione annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione, una valutazione esterna periodica a partire dal 20 gennaio 2025 e una revisione della necessità di mantenere o modificare il regolamento. L’Agenzia subentra nei diritti, obblighi e passività dell’EASO; il regolamento (UE) n. 439/2010 è abrogato. L’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita di alcune disposizioni al 31 dicembre 2023 o alla sostituzione del regolamento (UE) n. 604/2013.

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