Cassazione Penale, Sentenza n. 46160/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mariottini impugna la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale (fallimento "La Nuova Vetro"). Ha sollevato sette motivi: 1) mancato proscioglimento parziale per omissione del registro di prima nota (sostiene che non rientri tra le scritture penalmente rilevanti); 2) e 3) richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., vantando modesta entità dell'attivita', collaborazione con il curatore, incensuratezza e danno limitato; 4) censura del diniego della non menzione fondato su ragioni estranee ai parametri di legge; 5) critica al diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen. per motivazione contraddittoria; 6) e 7) censura della durata (1 anno) delle pene accessorie ex art. 217 legge fall., ritenuta eccessiva rispetto alla pena principale e senza adeguata motivazione
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha respinto il primo motivo (mancanza di proscioglimento parziale per l'omessa tenuta del registro), ritenendolo manifestamente infondato per l'unicità della fattispecie. Ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente a tre profili: il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., il diniego della non menzione ex art. 175 cod. pen. e la determinazione della durata (1 anno) delle pene accessorie ex art. 217, ultimo comma, legge fall.; su questi punti ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze perché riconsideri la questione attenendosi ai principi di diritto richiamati (in particolare valutare la tenuità del fatto con riferimento al danno effettivo prodotto dal reato e non all'entità del passivo fallimentare, valutare il non menzione secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. e motivare concretamente la durata delle pene accessorie secondo i criteri di cui all'art. 133). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna sostanziale confermata nei suoi aspetti non annullati.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarita' del caso (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, entita' del danno) per applicare l'esclusione di punibilita' per particolare tenuita'. Inoltre precisa che il parametro non e' l'entita' del passivo fallimentare ma il danno specificamente derivante dalla condotta illecita
art. 175 cod. pen.
Il diniego della non menzione deve fondarsi sui criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; non puo' essere giustificato sulla base della funzione informativa o del riverbero esterno della sanzione
art. 217, ultimo comma, legge fall.
La determinazione della durata delle pene accessorie deve essere motivata in concreto con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; la Corte non puo' liquidare la durata con ragionamenti generici o pregiudizi sull'adeguatezza della cornice edittale
art. 133 cod. pen.
Indicati i criteri da utilizzare per la commisurazione delle pene (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, danno, finalita' rieducativa), i quali devono essere richiamati e applicati sia per la valutazione della tenuita' del fatto sia per la determinazione delle pene accessorie e per la non menzione
art. 219, comma 3 legge fall.
Norma relativa a una circostanza attenuante che e' stata riconosciuta in favore dell'imputato; la Corte osserva che il riconoscimento di tale attenuante dovrebbe essere tenuto in considerazione nella valutazione complessiva della responsabilita' e delle misure di favore
art. 2214 cod. civ. (recte citato come art. 2114)
Richiamata nella controversia in relazione alla rilevanza delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto che, nei termini della fattispecie unitaria, la mancata tenuta di una specifica scrittura non imponga proscioglimento parziale
art. 216, ultimo comma, legge fall.
Richiamata nella giurisprudenza citata come contesto alla determinazione delle pene accessorie dopo la declaratoria di incostituzionalita'; la Corte ricorda che, anche dopo tali pronunce, la durata deve essere determinata concretamente secondo art. 133
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis richiede un giudizio complessivo che consideri il danno effettivo causato dal reato (es. l'importo distratto), non l'entita' complessiva del passivo fallimentare
- Il diniego della non menzione ex art. 175 deve essere motivato richiamando i criteri di cui all'art. 133; non e' lecito negarlo per ragioni generali di pubblicita' o di interesse informativo esterno
- La durata delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare, quando non fissata in modo rigido, va determinata dal giudice in concreto con riferimento ai parametri dell'art. 133 e motivata specificamente sulla posizione dell'imputato
- L'omissione della tenuta di una specifica scrittura obbligatoria, se inserita in un'unica contestazione relativa a piu' scritture, non impone automaticamente un proscioglimento parziale se la fattispecie e' considerata unitaria; pero' la mancata rilevanza penale di una scrittura puo' incidere sul trattamento sanzionatorio
- La cooperazione con la curatela, l'assenza di precedenti e la modesta dimensione dell'attivita' commerciale sono elementi che devono essere valutati congiuntamente e possono orientare verso misure di favore (proscioglimento per tenuita' o attenuanti)
- Il giudice di merito deve sempre motivare puntualmente le scelte riguardanti benefici e misure accessorie evitando ragionamenti generici o pregiudizi sull'adeguatezza della previsione normativa
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