Sentenza del 22/12/2016 n. 26741 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che la società non potesse definire automaticamente, mediante il cosiddetto condono tombale, il debito IVA relativo agli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002. Il processo verbale di constatazione era stato notificato prima dell'entrata in vigore della legge e riguardava operazioni intracomunitarie e l'applicazione del regime del margine. In ogni caso, secondo l'Agenzia, la definizione automatica dell'IVA era incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche e deciso la causa nel merito, rigettando l'originario ricorso della società contro il diniego di definizione. La Corte ha affermato che la definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 non può essere applicata ai debiti IVA, poiché comporta una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, in contrasto con il sistema comune dell'IVA e con la direttiva 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.250 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La definizione automatica degli anni pregressi è preclusa, ai sensi del comma 14, lett. a), qualora "alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo".
La norma disciplina il condono tombale o definizione automatica degli anni pregressi. La Corte ha ritenuto che, quando riguarda l'IVA, debba essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Inoltre, la notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo costituisce una causa di preclusione.
Legge n. 289 del 2002, art. 15, comma 1
"I processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo".
La disposizione prevede una forma distinta di definizione dei processi verbali di constatazione, alternativa rispetto alla definizione automatica dell'art. 9. La sua presenza conferma che il legislatore aveva previsto una disciplina specifica per i verbali già notificati.
Direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Le disposizioni impongono agli Stati membri di assoggettare all'IVA le operazioni imponibili e di garantire gli obblighi di accertamento e riscossione. Una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato all'accertamento dell'IVA è incompatibile con tali obblighi.
Sentenza della Corte di giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06
La Corte di giustizia ha stabilito che l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla disciplina unionale dell'IVA prevedendo misure di condono che comportavano una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stata invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di legge in materia di definizione agevolata.
Massime di principio
- Le definizioni agevolate o i condoni fiscali non possono essere applicati all'IVA quando producono una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, perché prevalgono gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
- In presenza di un debito esclusivamente IVA, il contribuente non può fare affidamento sulla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002; la norma deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
- La notifica, prima dell'entrata in vigore della legge, di un processo verbale di constatazione con esito positivo può impedire la definizione automatica ai sensi dell'art. 9, comma 14, lett. a), anche quando il verbale richiede una valutazione tecnica o riguarda l'applicazione di un particolare regime IVA.
- Per valutare una definizione agevolata occorre distinguere tra l'art. 9, relativo alla definizione automatica degli anni pregressi, e l'art. 15, relativo alla definizione dei processi verbali di constatazione, verificando inoltre se il tributo coinvolto sia l'IVA.
- L'incompatibilità della definizione dell'IVA con il diritto unionale può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se non è stata adeguatamente considerata nei precedenti gradi di giudizio.
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