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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21818/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini integralmente la lettera del 4 settembre 2009, valutandone la portata confessoria e la sussistenza dell'animus confitendi, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soggetto danneggiato)

La controversia

La lite nasce da due episodi di allagamento verificatisi nei locali e nelle aree di proprietà della ricorrente nei giorni 12 e 14 giugno 2008. La ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, deducendo che gli allagamenti dipendessero dal sollevamento delle botole dei pozzetti e dalla rottura di condutture della rete fognaria gestita dalla resistente, con responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. La società convenuta ha resistito e ha chiamato in causa il Comune, la Provincia e la compagnia assicurativa. In primo grado e in appello la domanda è stata rigettata. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2735, 2730 e 2732 c.c. per non avere la Corte d'appello qualificato come confessione stragiudiziale una lettera del 4 settembre 2009 inviata dalla resistente alla propria assicurazione e per conoscenza alla controparte, contenente l'affermazione che il danno era stato causato dalla rottura del condotto fognario; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2051 c.c., per non avere la Corte d'appello valutato appieno prove testimoniali e fotografie e per avere escluso la responsabilità del custode senza prova del caso fortuito; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese processuali, perché le spese delle parti chiamate in causa sarebbero dovute gravare sulla convenuta che le aveva chiamate. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice di merito aveva esaminato solo una parte della missiva, omettendo la frase più significativa relativa alla causazione del danno, con conseguente vizio di sussunzione e necessità di valutare l'intero contenuto della lettera per accertare se vi fosse confessione stragiudiziale e animus confitendi. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiamato come base della responsabilità del custode per i danni derivanti dalla cosa in custodia; la questione del caso fortuito era stata dedotta dalla ricorrente come non provata dal convenuto, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come ulteriore titolo di responsabilità risarcitoria

  • art. 2735 c.c.

    la confessione stragiudiziale fatta a un terzo è liberamente apprezzata dal giudice; il giudice può fondare il proprio convincimento anche solo su di essa, ma deve valutare correttamente il contenuto complessivo della dichiarazione

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla confessione stragiudiziale

  • art. 2732 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla confessione stragiudiziale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato nei motivi relativi alla violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato nel motivo sull'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicata come base per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato nel principio sulla notifica dell'impugnazione in cause inscindibili e sulla funzione integrativa del contraddittorio

Massime di principio

  • Ai fini della confessione stragiudiziale, il giudice deve valutare il contenuto della dichiarazione nel suo complesso, senza isolare solo le espressioni che più convincono una tesi o l'altra.
  • La confessione stragiudiziale resa a un terzo può conservare valore confessorio anche se la controparte ne riceve copia per conoscenza, quando dal contesto emerga l'animus confitendi.
  • L'omessa considerazione della parte decisiva di una missiva rilevante ai fini probatori può integrare un vizio di sussunzione e determinare la cassazione della sentenza di merito.
  • Nelle cause inscindibili o con litisconsorzio necessario processuale, la tempestiva notifica dell'impugnazione a uno dei litisconsorti può essere idonea a introdurre validamente il giudizio anche rispetto agli altri, con successiva notifica tardiva avente funzione integrativa del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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