Cassazione Civile, Ordinanza n. 21818/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini integralmente la lettera del 4 settembre 2009, valutandone la portata confessoria e la sussistenza dell'animus confitendi, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (soggetto danneggiato)
La controversia
La lite nasce da due episodi di allagamento verificatisi nei locali e nelle aree di proprietà della ricorrente nei giorni 12 e 14 giugno 2008. La ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, deducendo che gli allagamenti dipendessero dal sollevamento delle botole dei pozzetti e dalla rottura di condutture della rete fognaria gestita dalla resistente, con responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. La società convenuta ha resistito e ha chiamato in causa il Comune, la Provincia e la compagnia assicurativa. In primo grado e in appello la domanda è stata rigettata. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2735, 2730 e 2732 c.c. per non avere la Corte d'appello qualificato come confessione stragiudiziale una lettera del 4 settembre 2009 inviata dalla resistente alla propria assicurazione e per conoscenza alla controparte, contenente l'affermazione che il danno era stato causato dalla rottura del condotto fognario; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2051 c.c., per non avere la Corte d'appello valutato appieno prove testimoniali e fotografie e per avere escluso la responsabilità del custode senza prova del caso fortuito; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese processuali, perché le spese delle parti chiamate in causa sarebbero dovute gravare sulla convenuta che le aveva chiamate. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice di merito aveva esaminato solo una parte della missiva, omettendo la frase più significativa relativa alla causazione del danno, con conseguente vizio di sussunzione e necessità di valutare l'intero contenuto della lettera per accertare se vi fosse confessione stragiudiziale e animus confitendi. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
richiamato come base della responsabilità del custode per i danni derivanti dalla cosa in custodia; la questione del caso fortuito era stata dedotta dalla ricorrente come non provata dal convenuto, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 2043 c.c.
richiamato dalla ricorrente come ulteriore titolo di responsabilità risarcitoria
art. 2735 c.c.
la confessione stragiudiziale fatta a un terzo è liberamente apprezzata dal giudice; il giudice può fondare il proprio convincimento anche solo su di essa, ma deve valutare correttamente il contenuto complessivo della dichiarazione
art. 2730 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla confessione stragiudiziale
art. 2732 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla confessione stragiudiziale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato nei motivi relativi alla violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato nel motivo sull'omesso esame di fatti decisivi
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicata come base per la trattazione in camera di consiglio
art. 331 c.p.c.
richiamato nel principio sulla notifica dell'impugnazione in cause inscindibili e sulla funzione integrativa del contraddittorio
Massime di principio
- Ai fini della confessione stragiudiziale, il giudice deve valutare il contenuto della dichiarazione nel suo complesso, senza isolare solo le espressioni che più convincono una tesi o l'altra.
- La confessione stragiudiziale resa a un terzo può conservare valore confessorio anche se la controparte ne riceve copia per conoscenza, quando dal contesto emerga l'animus confitendi.
- L'omessa considerazione della parte decisiva di una missiva rilevante ai fini probatori può integrare un vizio di sussunzione e determinare la cassazione della sentenza di merito.
- Nelle cause inscindibili o con litisconsorzio necessario processuale, la tempestiva notifica dell'impugnazione a uno dei litisconsorti può essere idonea a introdurre validamente il giudizio anche rispetto agli altri, con successiva notifica tardiva avente funzione integrativa del contraddittorio.
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