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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28517/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società che aveva erogato energia elettrica ha impugnato la decisione d'appello che aveva confermato l'accoglimento, in primo grado, della domanda di rimborso proposta da una società cliente. Quest'ultima aveva stipulato vari contratti di somministrazione di energia elettrica e chiedeva la restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista da norme statali e provinciali, assumendone la contrarietà al diritto comunitario. La controversia ruotava quindi attorno al diritto del cliente alla ripetizione di quanto versato in forza di una pretesa fiscale poi ritenuta illegittima. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; la Corte li ha ritenuti superati dall'intervento giurisprudenziale successivo e dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando integralmente la motivazione di precedenti recenti della stessa Corte in una vicenda sovrapponibile, intervenuti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina di riferimento. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato come base del procedimento sommario con cui è stata introdotta la domanda di rimborso in primo grado.

  • art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

    Consente il deposito della motivazione nei termini previsti, con richiamo alla motivazione di precedenti decisioni per giustificare la decisione.

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    La Corte vi fa riferimento per richiamare integralmente la motivazione di precedenti pronunce, ritenendo sufficiente tale richiamo per decidere il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del disposto relativo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per determinare il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 5 del d.l. 2 febbraio 2007, n. 26

    È una delle disposizioni che disciplinavano l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, oggetto della domanda di rimborso.

  • art. 8 della l. prov. Bolzano 30 gennaio 1997, n. 1

    È l'altra disposizione posta a base dell'addizionale provinciale all'accisa sulla fornitura di energia elettrica, contestata per contrasto con il diritto comunitario.

Massime di principio

  • Quando la controversia sia sovrapponibile a una già decisa dalla Corte e sia intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, la Corte può rigettare il ricorso mediante richiamo integrale alla motivazione del precedente conforme, senza ripetere analiticamente l'esame dei motivi.
  • Nel giudizio di legittimità, il richiamo alla motivazione di precedenti pronunce è sufficiente a sorreggere la decisione quando la fattispecie sia identica o sostanzialmente identica e il quadro normativo sia stato nel frattempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi della disciplina speciale sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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