Cassazione Penale, Sentenza n. 26900/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Levoni impugnava l'ordinanza del G.I.P. di Modena che, accogliendo la richiesta del P.M., aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 29, comma 3, d.lgs. n.152/2006) e aveva dichiarato inammissibile l'opposizione presentata dall'indagato, la quale chiedeva l'ammissione all'oblazione per ottenere l'estinzione del reato. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 411 c.p.p., 141 disp. att. c.p.p. e 162 c.p., sostenendo che la domanda di oblazione può essere proposta anche prima dell'esercizio dell'azione penale (cioè nel corso delle indagini preliminari) e che quindi l'opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile per il solo motivo del mancato esercizio dell'azione penale da parte del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'interesse dell'indagato a chiedere l'oblazione (che comporta estinzione del reato) è rilevante e, in certi casi, più favorevole rispetto all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, che comunque comporta iscrizione nel casellario giudiziale. Ha inoltre sancito che non sussiste alcuna preclusione normativa a presentare la domanda di oblazione durante le indagini preliminari: l'art. 141 disp. att. c.p.p. prevede espressamente che la domanda proposta nel corso delle indagini sia trasmessa dal P.M. al G.I.P., e che il P.M. possa avvisare l'interessato della facoltà di chiedere l'oblazione anche prima di richiedere il decreto penale. Di conseguenza la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione – motivata dal mancato esercizio dell'azione penale – era illegittima. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Modena - Ufficio G.I.P. per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 29, comma 3, d.lgs. n.152/2006
Norma che disciplina il reato contestato; citata come riferimento per il fatto asseritamente commesso il 21/12/2022.
art. 411 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Stabilisce la procedura di comunicazione dell'istanza di archiviazione per particolare tenuità alle parti offese e all'indagato e il termine per proporre opposizione, con la precisazione che l'opposizione deve indicare le ragioni del dissenso; la Corte interpreta che tale norma tutela anche l'interesse dell'indagato a ottenere una decisione più favorevole (es. oblazione vs archiviazione per tenuità).
art. 141 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la domanda di oblazione può essere proposta nel corso delle indagini preliminari e che il P.M. deve trasmetterla al G.I.P.; inoltre il P.M. può avvisare l'interessato della facoltà di chiedere l'oblazione anche prima della richiesta di decreto penale, confermando la possibilità di oblazione prima dell'esercizio dell'azione penale.
art. 131-bis cod. pen.
Riferita dalla Corte e dalla giurisprudenza come disciplina dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama l'effetto di iscrizione nel casellario giudiziale dell'archiviazione ex art. 131-bis, rispetto al quale l'estinzione per oblazione può risultare più favorevole.
art. 162 cod. pen.
Richiamato tra le norme poste a fondamento del motivo di ricorso; la decisione censurata era stata impugnata anche per presunta violazione di questa norma, ma la Corte si è concentrata sul principio generale relativo all'ammissibilità dell'oblazione nelle fasi preliminari.
Massime di principio
- La domanda di oblazione può essere proposta anche durante le indagini preliminari, prima dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.
- L'indagato ha un interesse tutelato a chiedere l'oblazione quando questa comporti una soluzione procedimentalmente e sostanzialmente più favorevole rispetto all'archiviazione per particolare tenuità (ad es. estinzione del reato anziché iscrizione nel casellario giudiziale).
- Il G.I.P. non può dichiarare inammissibile un'opposizione all'archiviazione unicamente perché il P.M. non ha esercitato l'azione penale; la mancata esercitazione dell'azione penale non preclude la proponibilità dell'oblazione.
- Il P.M., se ricorrono i presupposti, può informare l'indagato della facoltà di chiedere l'ammissione all'oblazione anche prima di avanzare istanze che esercitino formalmente l'azione penale (es. decreto penale).
- Nel valutare domande concorrenti (archiviazione per particolare tenuità vs oblazione) occorre considerare gli effetti pratici e la maggiore favorevolezza per l'interessato, non limitandosi a formalismi procedurali.
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