Ordinanza n. 2613/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Genova nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello, del quesito n. 13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 9 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello, del quesito n. 13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 9 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello, del quesito n. 13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 9 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello, del quesito n. 13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 9 della prova di Fisica del secondo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello, del quesito n. 13 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 9 della prova di Fisica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi il punteggio individuale e alcuni quesiti delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti la procedura e la formazione delle graduatorie, il bando universitario, gli atti delle commissioni, i verbali di correzione, le linee guida e il questionario somministrato. Ha contestato, in particolare, la mancata previsione di cautele idonee ad assicurare la par condicio e l’anonimato durante le prove, nonché l’erroneità o fuorvianza del quesito n. 1 di Biologia del primo appello, del quesito n. 13 di Chimica del primo appello e del quesito n. 9 di Fisica del secondo appello, deducendo che tali quesiti avrebbero determinato l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e la conseguente non ammissione. È stata proposta anche domanda di accertamento e condanna ex art. 30 c.p.a. all’ammissione al corso e all’adozione delle misure ritenute opportune. Il ricorrente ha inoltre fatto valere, secondo quanto emerge dall’ordinanza, questioni relative alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi nelle domande a completamento, al funzionamento del sistema informatico e ai criteri di valutazione delle commissioni.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 55 c.p.a. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui gli esami sostenuti in altre facoltà possono rilevare per l’iscrizione ad anni successivi al primo nell’ambito delle procedure degli Atenei, ma non consentono l’esonero dalla selezione iniziale, poiché ciò comprometterebbe il sistema di programmazione degli accessi. Per gli ulteriori profili ha rinviato alla consolidata giurisprudenza cautelare di rigetto della Sezione, confermata dal Consiglio di Stato. L’ordinanza non definisce nel merito le censure relative alla trasparenza e alla correzione della procedura, ma dispone l’acquisizione di documentati chiarimenti e della relativa documentazione da parte del Ministero, del Cineca e delle università, riguardo alla predeterminazione delle risposte corrette, agli elenchi dei sinonimi, alle procedure di correzione, al sistema informatico, ai criteri di valutazione e ai verbali delle operazioni di correzione. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e delle modalità prescritte. Gli adempimenti devono essere compiuti entro i termini perentori stabiliti, a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per euro 500,00 ciascuna, oltre accessori, in favore del Ministero e dell’Università di Modena; nulla è stato disposto per il Cineca e le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
Disciplina i presupposti per la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero.
Invocato dal ricorrente per ottenere l’accertamento e la condanna dell’amministrazione all’ammissione al corso e all’adozione di ulteriori misure; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.
Richiamato in relazione alla notificazione per pubblici proclami e alla necessità di garantire l’effettività del contraddittorio nei confronti di una pluralità elevata di controinteressati.
Richiamato quale base normativa dell’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Richiamato nel titolo del decreto ministeriale relativo ai criteri per la formazione delle graduatorie e all’assegnazione delle sedi universitarie.
Massime di principio
- Gli esami sostenuti in precedenti percorsi universitari possono essere valutati dagli Atenei ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo, ma non giustificano l’esonero dalla selezione nazionale iniziale quando il sistema normativo prevede una programmazione degli accessi: tale esonero comprometterebbe la funzione selettiva della procedura.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria per una difficoltà oggettiva; essa deve tuttavia conservare natura di notificazione e indicare nominativamente i destinatari, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.
- Nella notificazione per pubblici proclami autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, devono essere indicati almeno l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, l’elenco nominativo dei controinteressati e gli estremi del provvedimento autorizzativo.
- In sede cautelare, quando le censure investono aspetti tecnici e organizzativi della correzione di una procedura selettiva non adeguatamente approfondibili con una sommaria delibazione, il giudice può disporre l’acquisizione di chiarimenti documentati su criteri di valutazione, risposte corrette, sinonimi ammessi, procedure di correzione, sistema informatico e verbali.
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