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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29801/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un ente che si qualificava come associazione sportiva dilettantistica. L'Ufficio, a seguito di verifica e processo verbale di constatazione, aveva ritenuto che l'ente svolgesse anche attività commerciale e, quindi, non potesse beneficiare del regime fiscale di favore previsto per gli enti associativi non commerciali. In particolare, la lite riguarda la tassazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di un autoveicolo da competizione: l'associazione aveva contabilizzato una plusvalenza e aveva chiesto di ripartirla in cinque quote annuali ex art. 86, comma 4, d.P.R. 917/1986; l'Ufficio, rilevata l'assenza del registro dei beni ammortizzabili e di idonea documentazione contabile, aveva ritenuto indimostrato il valore residuo ammortizzabile del cespite e aveva assunto come plusvalenza l'intero corrispettivo di vendita, recuperando a tassazione la quota relativa all'anno 2009. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 143 e 148 d.P.R. 917/1986, sostenendo che, tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita del veicolo, la plusvalenza fosse pari a zero e che la sentenza d'appello fosse errata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo oscuro e non consentisse di comprendere se si contestasse un errore di interpretazione della norma o un vizio motivazionale della sentenza impugnata. La ricorrente, infatti, si era limitata a richiamare l'art. 86 d.P.R. 917/1986 e a contrapporre al ragionamento della CTR una diversa lettura dei dati economici dell'operazione, senza confrontarsi con il fatto decisivo posto a base della decisione di merito, cioè l'ammortamento del bene e l'assenza di documentazione contabile idonea a provarne la misura residua. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ordine relativo all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base dell'accertamento parziale effettuato dall'Ufficio

  • artt. 15 e segg. d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati per escludere l'applicabilità del regime contabile di favore agli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale

  • artt. 143 e 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamati per negare l'applicazione del regime fiscale di favore agli enti associativi in presenza di attività commerciale

  • art. 19-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per escludere l'applicabilità delle regole agevolative in materia di detraibilità/esenzione IVA

  • art. 86, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    indica che la plusvalenza rileva come differenza tra corrispettivo di cessione e costo non ammortizzato del bene

  • art. 86, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    consente, per le plusvalenze, la ripartizione in quote costanti nel periodo d'imposta e nei successivi, scelta effettuata dall'ente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di chiarezza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere formulata in modo chiaro e specifico, consentendo di individuare con precisione il vizio denunciato e il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza oscura o eccentrica rispetto alla decisione è inammissibile.
  • Quando la plusvalenza deriva dalla cessione di un bene ammortizzabile, la sua determinazione presuppone la prova del costo residuo non ammortizzato; in mancanza di adeguata documentazione contabile, l'Amministrazione può contestare il valore residuo dedotto dal contribuente.
  • La contestazione della pretesa fiscale deve confrontarsi con i fatti accertati dal giudice di merito: se la decisione si fonda sull'ammortamento del cespite e sulla mancata prova della relativa entità, non è sufficiente invocare astrattamente il prezzo di acquisto e quello di vendita.
  • Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può risolversi in una mera contrapposizione di calcoli economici o in una diversa ricostruzione dei fatti, senza chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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