Ordinanza n. 3618/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla seguente istanza di accesso agli atti: A- Richiesta di accesso agli atti per “copia integrale della propria cartella clinica, nonché di tutte le autorizzazioni e/o istanze sottoscritte, presso il C.S.M. di Roma, via Gioacchino Ventura n. 60 per la seguente motivazione: procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale dei Minori di Roma, (nuovo) R.G. N.: (1000)1696/22, prossima udienza il 25/11/2025”, presentata dalla ricorrente in data 22-9-2025 e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con le istanze di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di accesso, con omessa pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 22 settembre 2025, diretta a ottenere copia integrale della propria cartella clinica e delle autorizzazioni o istanze sottoscritte presso il Centro di salute mentale di Roma, indicando quale motivazione la pendenza di un procedimento giudiziario presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Il ricorso per l'accesso era stato definito con sentenza di rigetto e spese compensate. Con successiva istanza di correzione di errore materiale, la ricorrente ha dedotto che la sentenza aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già presentata ante causam e poi riproposta davanti al giudice del merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potesse essere definita mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Considerata la sussistenza dei presupposti, ha ordinato alla Segreteria di annotare e inserire nel dispositivo della sentenza la formula di ammissione definitiva della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato. Ha inoltre liquidato in favore del difensore il compenso complessivo di euro 1.500,00 per l'attività professionale svolta.
Norme richiamate
art. 86, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per le annotazioni della Segreteria e per l'inserimento nel dispositivo della pronuncia omessa mediante correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia del giudice amministrativo sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza, quando l'omissione costituisca un errore materiale e sussistano i presupposti per l'ammissione.
- In sede di correzione dell'errore materiale, il giudice amministrativo può integrare il dispositivo con la pronuncia omessa sull'ammissione definitiva al patrocinio a carico dello Stato e liquidare il compenso spettante al difensore per l'attività professionale svolta.
Come è indicizzato
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