Sentenza n. 479/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 36720 del 7.12.2023 con cui il Responsabile del Settore I Ufficio Paesaggio del Comune di Porto Cesareo ha disposto il diniego dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR e di permesso di costruire prot. n. 25452 del 19.12.2017 per il progetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento del piano terra e sopraelevazione al piano primo dell'immobile sito in Porto Cesareo, località Torre Lapillo, alla via Filangeri censito in catasto al foglio 16 p.lla 1298 sub 1; della nota della Soprintendenza ABAP prot. n. 17585-P del 31.10.2023 recante parere contrario, trasmessa in allegato al predetto provvedimento comunale; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, ove occorra, la nota di preavviso di parere contrario della Soprintendenza ABAP prot. n. 16117-P del 9.10.2023, nonché la precedente richiesta di supplemento istruttorio della stessa Soprintendenza ABAP prot. n. 9849-P del 24.6.2022, e le note prot. n. 19363 del 15.10.2018 e prot. n. 20179 del 22.10.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire per ristrutturazione edilizia con ampliamento e sopraelevazione, unitamente al parere contrario della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la tardività del parere della Soprintendenza rispetto al termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, commi 8 e 9, del d.lgs. 42/2004, con conseguente perdita del suo carattere vincolante. Hanno inoltre contestato il carattere aprioristico, generico e immotivato del diniego, sostenendo che il parere non individuasse concretamente il pregiudizio arrecato dall’intervento ai valori paesaggistici. È stata poi dedotta l’inapplicabilità del regime di tutela dei territori costieri, poiché l’area, pur ricadendo nella fascia dei 300 metri dalla battigia, era classificata come zona omogenea B già alla data del 6 settembre 1985, ricorrendo quindi l’esclusione prevista dall’art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004. I ricorrenti hanno contestato anche l’interpretazione delle NTA del PPTR e delle schede PAE prospettata dalla Soprintendenza, negando che da esse derivasse un generale vincolo di inedificabilità. Infine, hanno denunciato difetto di motivazione e carenza di istruttoria, poiché il lotto sarebbe inserito in un contesto già completamente edificato e urbanizzato, intercluso tra fabbricati residenziali.
La decisione
Il TAR ha respinto il motivo relativo alla tardività del parere. Ha ricostruito la sequenza procedimentale rilevando che la documentazione inizialmente trasmessa alla Soprintendenza era incompleta e che l’Amministrazione comunale aveva successivamente integrato l’istruttoria il 29 settembre 2023. Il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004 decorreva quindi dalla ricezione dell’integrazione e il parere del 31 ottobre 2023 è stato ritenuto tempestivo. Il TAR ha invece accolto gli ulteriori motivi. Ha accertato che l’immobile, pur ricadendo astrattamente nella fascia costiera tutelata dall’art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. 42/2004, era già classificato come zona B alla data del 6 settembre 1985; opera pertanto l’esclusione prevista dall’art. 142, comma 2, che impedisce di applicare automaticamente il vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 45 delle NTA del PPTR. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’art. 90, comma 3, delle NTA del PPTR debba essere interpretato nel senso di escludere le aree classificate come zone A e B alla data rilevante dall’applicazione meccanica del sistema vincolistico, comprese le schede PAE, senza tuttavia escludere la necessità dell’autorizzazione paesaggistica né consentire un’edificazione indiscriminata. Il parere della Soprintendenza è stato giudicato illegittimo perché fondato su valutazioni astratte e generali, prive di concreta considerazione dell’edificato circostante, delle caratteristiche e dimensioni dell’intervento, dei coni visuali e della panoramica d’insieme. La Soprintendenza avrebbe dovuto verificare in concreto l’effettivo pregiudizio ai valori paesaggistici. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del parere contrario e del diniego comunale, facendo salvo il potere-dovere delle amministrazioni di rieditare l’attività amministrativa nel rispetto dei criteri indicati. Le spese sono state compensate, poiché la sentenza non ha accertato l’assentibilità dell’intervento, ma soltanto l’obbligo di nuova valutazione.
Norme richiamate
art. 146, commi 8 e 9, d.lgs. 42/2004
Il testo della pronuncia richiama il termine di quarantacinque giorni previsto dall’articolo 146, comma 8.
Il termine per il parere della Soprintendenza decorre dalla ricezione della documentazione completa, comprensiva delle integrazioni istruttorie necessarie, e non dalla trasmissione iniziale di una documentazione incompleta.
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
La fascia costiera di 300 metri è astrattamente sottoposta a tutela paesaggistica per legge.
art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004
Non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.
La tutela paesaggistica automatica prevista per i territori costieri non si applica alle aree già classificate come zone omogenee A o B alla data del 6 settembre 1985.
art. 45 NTA del PPTR
La disciplina non può essere applicata come fonte di un vincolo automatico di inedificabilità alle aree costiere rientranti nell’esclusione dell’art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004.
art. 90, comma 3, NTA del PPTR
La disposizione è interpretata nel senso di escludere le aree classificate come zone omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985 dall’applicazione meccanica del sistema del PPTR, comprese le schede PAE, ferma restando la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.
art. 79 NTA del PPTR
La disciplina per esso prevista, comprendente anche le schede PAE, vale “fatto salvo” quanto previsto dall’art. 90 stesso.
La clausola di salvezza rende applicabili alle schede PAE le esclusioni ricostruite sulla base dell’art. 90, comma 3, delle NTA.
artt. 134 e 142 d.lgs. 42/2004
Sono richiamati quali fondamenti della tutela paesaggistica gravante sul contesto territoriale interessato.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
È il parametro richiamato dall’art. 142, comma 2, per la classificazione delle aree nelle zone territoriali omogenee A e B.
Massime di principio
- Il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004 per il parere della Soprintendenza decorre dalla ricezione della documentazione completa e utilmente esaminabile, sicché una richiesta di integrazione istruttoria impedisce che il termine decorra dalla trasmissione iniziale incompleta.
- L’esclusione prevista dall’art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004 opera per le aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone omogenee A o B, anche se ricadenti nella fascia costiera di 300 metri prevista dal comma 1, lett. a), della medesima disposizione.
- La classificazione urbanistica dell’area come zona A o B alla data del 6 settembre 1985 impedisce di applicare automaticamente un generale vincolo di inedificabilità derivante dall’art. 45 delle NTA del PPTR o dalle schede PAE, ferma restando la necessità dell’autorizzazione paesaggistica e la valutazione concreta della compatibilità dell’intervento.
- Il parere paesaggistico della Soprintendenza è illegittimo quando si fonda su affermazioni astratte e generali circa l’incompatibilità di interventi edilizi nella fascia costiera, senza individuare concretamente il rapporto tra progetto e valori paesaggistici tutelati, considerando almeno ubicazione, edificato circostante, dimensioni, caratteristiche costruttive, coni visuali e panorama d’insieme.
- L’annullamento del diniego paesaggistico e del conseguente diniego edilizio non comporta l’accertamento dell’assentibilità dell’intervento, ma impone alle amministrazioni la riedizione del potere mediante una nuova valutazione conforme ai criteri indicati dal giudice.
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