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Sentenza

Sentenza n. 8105/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS- comunicata il 14 novembre 2022; - del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data; - nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI; il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l'11 febbraio 2022, recante norme relative alla figura dell'agente domiciliato; il Regolamento FIGC del 1° febbraio 2022; il Regolamento FIGC pubblicato il 27 aprile 2022; con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202216202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, relativo dispositivo e atti collegati concernenti la disciplina della figura dell’agente domiciliato, con richiesta di risarcimento del danno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (federazione e CONI)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, il relativo dispositivo e ulteriori atti collegati, tra cui la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI e i regolamenti CONI e FIGC relativi alla figura dell’agente domiciliato, chiedendo anche il risarcimento dei danni conseguenti. Successivamente, con memoria depositata il 12 marzo 2026, il difensore, in forza della procura già conferita, ha dichiarato che il ricorrente non aveva più un interesse concreto e attuale alla decisione e ha rinunciato al ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese. La memoria non è stata notificata a tutte le parti processuali. Le parti resistenti hanno preso atto della rinuncia, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha qualificato la memoria non notificata come richiesta di dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché come rinuncia al ricorso produttiva degli effetti propri dell’art. 84 c.p.a. Ha rilevato che il ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più un interesse concreto e attuale alla pronuncia e che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate tra le parti, considerando la natura processuale della decisione, le concrete modalità di svolgimento della vicenda e la risalenza della lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta improcedibilità consente la decisione con sentenza in forma semplificata e con motivazione sintetica.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso; tuttavia, per la mancata notifica della memoria a tutte le parti, il giudice qualifica la dichiarazione come richiesta di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più un interesse concreto e attuale alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La disponibilità dell’azione amministrativa permane sino a quando la causa è trattenuta per la decisione; prima di tale momento il ricorrente può rinunciare al ricorso o dichiarare il venir meno dell’interesse alla pronuncia.
  • Quando la dichiarazione di rinuncia o di sopravvenuta carenza di interesse non è notificata a tutte le parti processuali, essa può essere qualificata come richiesta di declaratoria di improcedibilità, senza produrre necessariamente gli effetti processuali propri della rinuncia disciplinata dall’art. 84 c.p.a.
  • La natura processuale della pronuncia di improcedibilità, unitamente alle concrete modalità di svolgimento della vicenda e alla risalenza della lite, può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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