Sentenza del 26/03/2021 n. 11620 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Omesso versamento IVA - Legale rappresentante - Causa di non punibilità - Pagamento impossibile per carenza di liquidità - Patteggiamento - Ammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F. P. era stata condannata per il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativo al 2011 per un importo di €530.990. In cassazione la ricorrente ha censurato, in particolare, il rifiuto della richiesta di patteggiamento motivato dal fatto che la società era fallita e quindi impossibilitata a pagare il debito tributario (art. 13-bis d.lgs. 74/2000), nonché ha contestato l'erronea valutazione circa crediti verso la P.A. superiori al debito e la mancata esclusione del dolo a fronte della scelta di privilegiare il pagamento degli stipendi rispetto al tributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il primo motivo relativo alla non corretta esclusione della possibilità di patteggiamento: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Gli altri motivi (crediti verso la P.A., scelta di preferire stipendi) sono stati dichiarati manifestamente infondati e il ricorso in parte inammissibile. In sintesi: accolta la censura sulla illegittima esclusione del patteggiamento; rinvio per rideterminate la sanzione o verificare l'ammissibilità del rito speciale.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-ter
Definisce il reato di omesso versamento dell'IVA; la Corte ribadisce che per tale fattispecie è richiesto il dolo generico (consapevolezza dell'illiceità dell'omissione) e che le difficoltà economiche non escludono il dolo salvo prova rigorosa di forza maggiore.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 13
Il pagamento integrale del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento configura causa di non punibilità per determinati reati tributari; se il pagamento estingue il reato, il patteggiamento non è applicabile per reati non punibili.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 13-bis
Regola l'accesso al rito del patteggiamento per i reati tributari; la Corte chiarisce che non si può richiedere il pagamento come presupposto di legittimità del patteggiamento quando tale pagamento costituisce causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13.
cod. proc. pen. - art. 444
Norma sul patteggiamento; la ricorrente lamentava violazione della norma per il rigetto della richiesta, contestazione ritenuta fondata in relazione alla interpretazione congiunta degli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. 74/2000.
cod. pen. - art. 51
Norma sulla giustificazione (stato di necessità): la Corte afferma che la scelta di privilegiare il pagamento degli stipendi non può giustificare penalmente l'omesso versamento dell'IVA e non esclude il dolo.
cod. civ. - artt. 2777 e 2778
Dispositivi sull'ordine di pagamento dei crediti nelle procedure concorsuali: la Corte ricorda che la priorità dei crediti da lavoro vale esclusivamente nelle procedure esecutive/fallimentari e non può essere invocata fuori da esse per escludere il dolo penale.
Massime di principio
- Il patteggiamento può essere ammissibile anche quando la società debitrice sia insolvente o fallita: l'impossibilità della società di pagare non legittima automaticamente il rifiuto del rito speciale in capo al legale rappresentante.
- Il pagamento integrale del debito prima dell'apertura del dibattimento costituisce causa di non punibilità (art. 13 d.lgs. 74/2000); tuttavia non è coerente pretendere quel pagamento come condizione del patteggiamento, perché se il pagamento estingue il reato il patteggiamento non potrebbe comunque applicarsi.
- Per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter) è richiesto il dolo generico: difficoltà finanziarie o la scelta di privilegiare dipendenti non escludono il dolo, salvo prova rigorosa che l'inadempimento sia derivato da forza maggiore assoluta ed imprevedibile.
- La forza maggiore esimente richiede l'assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere; crisi di liquidità o scelte di politica imprenditoriale non costituiscono forza maggiore penalmente rilevante.
- Per invocare compensazioni o crediti verso la P.A. è necessario dimostrare concretamente l'esistenza e la esigibilità di quei crediti; mere asserzioni generiche sono irrilevanti.
- Nelle controversie simili è opportuno documentare tutte le iniziative adottate per reperire risorse personali o aziendali (accensione di linee di credito, immissione di capitali, garanzie prestate) per poter dedurre l'assenza di dolo o l'esistenza di cause non imputabili all'agente.
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