Sentenza n. 341/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento con il ricorso principale: - del verbale di deliberazione della Giunta del Comune di Villapiana del 24 aprile 2025, n. 96; - della determina del Comune di Villapiana del 9 maggio 2025, n. 3 del reg. area e n. 501 del reg. generale; - ove occorrer possa, della determina del Comune di Villapiana del 28 aprile 2025, n. 2 del reg. area e n. 447 del reg. generale, recante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241; della PEC inviata dal suap.villapiana@pec.calabriasuap.it all’odierna ricorrente in data 28 aprile 2025 09:41, avente ad oggetto “Comunicazione – pratica num. 1395 del 25.02.2025”; atto di indirizzo della Giunta del Comune di Villapiana inviata all’odierna ricorrente con PEC del 28 aprile 2025; Piano di rete e il programma di sviluppo comunale; il programma di sviluppo delle rete di telefonia mobile per l’anno 2025; la Zona TAF3-territorio agricolo forestale; il PAI Calabria – Rischio frana R2 laddove contempla solo in parte la zona in esame in area a rischio frana; la tavola della viabilità allegata al PSC vigente laddove classifica la strada antistante come “Strada extra urbana” con fascia di rispetto di m. 10; il parere sfavorevole dell’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Villapiana; il P.S.C. vigente; comunicazione del 28 aprile 2025 dell’U.M.T., unitamente alle altre inviate alle altre amministrazioni convocate; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. con i motivi aggiunti: - dell’atto dell’Ufficio tecnico del Comune di Villapiana del 22 settembre 2025, prot. n. 20552; - del verbale di sospensione dei lavori dell’Area Vigilanza del Comune di Villapiana del 22 settembre 2025, prot. n. 20585 cat. 9/3; - e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: atto del Comune di Villapiana del 18 agosto 2025, prot. n. 17222 cat. VII, nella parte in cui recita: «(…) Atteso che i terreni interessati dall’intervento, di cui ai mappali segnati a margine, sono compresi nel confine di complesso vincolato imposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del R.D. 3267/23, nel Comune di Villapiana (CS); esprime parere favorevole condizionato (…) Con riserva di ulteriori vincoli e superiori vincoli/rilievi richiamati con determina di diniego di realizzazione dell’impianto di telefonia n. 3 del 9.5.2025 in relazione alla pratica Suap 1395 del 25.2.2025 e quivi integralmente richiamati ed attualmente sub iudice dinanzi al TAR CZ (r.g. 861/2025).La validità dell’odierno parere nella fase esecutiva è subordinata al rispetto della normativa che sovraintende alla tutela del vincolo idrogeologico del territorio, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e paesaggistica. (…) L’odierno parere non pregiudica i diritti di terzi, che devono essere salvati, rispettati e riservati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenz e del Comune interessato, cui è fatto obbligo di acquisire, prima del rilascio dell’autorizzazione finale, la documentazione di cui all’art. 3 della L.R. 25/2018; cosicché i movimenti di terra consentiti potranno essere messi in pratica solo dopo l’acquisizione di pareri, ambientale, sanitaria e/o di altra natura, qualora necessari. Resta in ogni caso ferma la riserva di ulteriori e superiori/rilievi richiamati con determina di diniego di realizzazione dell’impianto di telefonia n. 3 del 9.5.2025 in relazione alla pratica Suap 1395 del 25.2.2025 e quivi integralmente richiamati ed attualmente sub iudice dinanzi al TAR CZ (R.G. 861/2025). La ditta autorizzata è tenuta all’osservanza delle prescrizioni appresso specificate: Versamento al Comune di Villapiana – entrate vincolo idrogeologico, l’importo dovuto per complessivi Euro 54,24 per diritti di segreteria e diritti di istruttoria, di cui all’allegato “E” tariffario vincolo idrogeologico; (…) Dare inizio alle attività previste in progetto solo dopo l’ottenimento da parte di altri organi tecnici e/o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune di atti di consenso, comunque denominati in materia archeologica, ambientale, urbanistica e sanitaria; in particolare in materia paesaggistica secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (…); (…) Di essere consapevole che l’incompletezza dei dati richiesti o la parziale presentazione della documentazione essenziale non consente di valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento, per cui, in tale evenienza, l’ufficio istruttore potrà ordinare esibizioni documentali con conseguente interruzione del termine di trenta giorni stabilità dal Regolamento attuativo della L.R. 45/12 (…)»; le P.M.F. allegate al deliberazione della Giunta regionale del 20 maggio 2011 n. 218 e la stessa deliberazione n. 218 del 2011, così come modificate con deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 204, n. 238; il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Villapiana del 25 giugno 2025, prot. n. 13162; l’atto del Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna Forestazione e forestazione e Difesa del Suolo Settore 1della Regione Calabria del 14 maggio 2025, prot. n. 333871; il Piano strutturale comunale (PSC) vigente, adeguato al QTPR – Calabria e approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2023, n. 46, quindi il QTPR Calabria; gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del RET vigente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, nonché atti presupposti e sopravvenuti relativi alla sospensione dei lavori e all’autorizzazione condizionata dei movimenti di terra
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla realizzazione, in un’area individuata catastalmente, di un impianto per telecomunicazioni destinato a ospitare apparati radiomobili. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che il provvedimento espresso e il preavviso di rigetto fossero intervenuti oltre il termine di legge e che, pertanto, si fosse formato il silenzio-assenso. Il Comune ha sostenuto che la scadenza, cadendo di sabato, fosse prorogata al lunedì successivo in applicazione dell’art. 155 c.p.c. La ricorrente ha inoltre contestato nel merito la valutazione comunale relativa alla tutela della chiesa storica e del relativo belvedere, nonché i riferimenti al vincolo idrogeologico e forestale, al rischio frana, alla fascia di rispetto cimiteriale e alla fascia stradale. Ha dedotto che l’impianto costituisse opera di urbanizzazione primaria, che i vincoli richiamati non impedissero la realizzazione dell’opera e che la localizzazione fosse imposta dalla disciplina speciale relativa agli interventi del Piano “Italia 5G” finanziati nell’ambito del PNRR, in base alla posizione dei pixel nelle aree bianche. Ha altresì evidenziato il parere favorevole della Soprintendenza. Con motivi aggiunti ha esteso le censure agli atti sopravvenuti, compreso il verbale di sospensione dei lavori e l’atto relativo al nulla osta condizionato ai movimenti di terra. Il giudizio è stato dichiarato inammissibile nei confronti dei soggetti diversi dal Comune, non essendo questi ultimi autori degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile soltanto nei confronti del Comune di Villapiana e lo ha accolto. In primo luogo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 155, commi 5 e 6, c.p.c. ai termini per l’adozione di atti amministrativi: la proroga dei termini scadenti di sabato riguarda esclusivamente gli atti processuali compiuti fuori udienza, mentre il sabato resta giornata lavorativa ai fini dell’attività amministrativa. Poiché il termine per provvedere scadeva di sabato, il preavviso di rigetto e il diniego sono stati ritenuti tardivi; si era quindi formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. In secondo luogo, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego anche nel merito. Ha interpretato l’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 70/2024 nel senso che, per le infrastrutture del Piano “Italia 5G” nelle aree bianche, la localizzazione è disposta in base alla posizione dei pixel, senza margini di discrezionalità comunale e anche in deroga ai regolamenti comunali sugli impianti. La norma non elimina il procedimento autorizzativo, nel quale devono essere verificati completezza documentale e pareri delle autorità competenti, ma impedisce al Comune di negare l’autorizzazione sulla base della preferenza per siti alternativi o della tutela della fruizione paesaggistica di un edificio di culto, trattandosi peraltro di tutela del paesaggio non attribuita all’amministrazione comunale in quella forma. Il diniego sarebbe stato legittimo soltanto se il Comune avesse dimostrato che il sito non rientrava nelle aree bianche idonee alla copertura dei pixel. Quanto al vincolo idrogeologico, il TAR ha chiarito che esso incide sulla necessità di acquisire l’autorizzazione regionale per i movimenti di terra, ma non costituisce di per sé causa ostativa alla formazione dell’autorizzazione all’impianto; neppure la mancata quantificazione degli inerti da smaltire impedisce la formazione del titolo. Sono stati quindi annullati tutti gli atti impugnati. Il Comune è stato condannato alle spese in favore della società ricorrente, liquidate in € 4.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali; le spese nei confronti degli altri soggetti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 10, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Il termine per la definizione del procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture di comunicazione elettronica opera anche ai fini della formazione del silenzio-assenso; gli atti comunali adottati oltre il termine sono tardivi e illegittimi.
art. 155, commi 5 e 6, c.p.c.
La proroga dei termini scadenti di sabato riguarda gli atti processuali compiuti fuori udienza e non si applica ai termini per l’adozione di atti amministrativi.
art. 2963 c.c.
Le regole generali di computo dei termini prevedono che il termine scada allo spirare dell’ultimo istante del giorno finale e che la proroga per il giorno non festivo successivo non operi, per i termini amministrativi, in caso di scadenza di sabato.
art. 4, comma 7-bis, d.l. 7 maggio 2024, n. 70, convertito con modificazioni dalla l. 4 luglio 2024, n. 95
al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara
Per le infrastrutture del Piano “Italia 5G” localizzate nelle aree bianche, la localizzazione è determinata dalla posizione dei pixel, anche in deroga ai regolamenti comunali; il Comune conserva il compito di verificare documentazione e pareri, ma non dispone di un potere discrezionale di individuare siti alternativi o di negare l’autorizzazione per ragioni estranee ai presupposti normativi.
artt. 7 ss. r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267
Il vincolo idrogeologico comporta la necessità di acquisire l’autorizzazione regionale per i movimenti di terra, ma non costituisce automaticamente un impedimento alla formazione dell’autorizzazione per la realizzazione dell’infrastruttura.
Massime di principio
- La proroga prevista dall’art. 155, commi 5 e 6, c.p.c. per i termini scadenti di sabato riguarda esclusivamente gli atti processuali compiuti fuori udienza e non si applica ai termini per l’adozione di provvedimenti amministrativi; pertanto, il termine amministrativo scadente di sabato non è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
- Nel procedimento autorizzatorio per infrastrutture di comunicazione elettronica, il superamento del termine previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 determina la formazione del silenzio-assenso, sicché il successivo preavviso di rigetto e il diniego espresso sono tardivi e illegittimi.
- Per gli interventi del Piano “Italia 5G” nelle aree bianche, la localizzazione dell’impianto è disposta in base alla posizione dei pixel indicata dal bando di gara, anche in deroga ai regolamenti comunali; il Comune non può subordinare l’autorizzazione all’assenza di siti alternativi né sostituire tale localizzazione con una diversa valutazione discrezionale.
- La disciplina speciale delle infrastrutture del Piano “Italia 5G” non elimina il procedimento autorizzatorio: il Comune deve verificare la completezza della documentazione e acquisire o considerare i pareri delle autorità competenti, ma il diniego è legittimo, in relazione alla localizzazione, solo se viene dimostrato che il sito non ricade nelle aree bianche idonee alla copertura dei pixel.
- Il vincolo idrogeologico incide sulla necessità di ottenere l’autorizzazione regionale per i movimenti di terra, ma non impedisce di per sé la formazione dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e non può essere invocato come causa ostativa autonoma in assenza di una specifica preclusione normativa.
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