Cassazione Penale, Sentenza n. 24140/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per il movimento franoso qualificato come delitto di disastro colposo innominato e aveva differenziato i trattamenti sanzionatori. I motivi principali: (1) violazione di legge sugli artt. 426 e 449 c.p. per aver ritenuto configurabile il disastro colposo basandosi principalmente sull'estensione della frana (circa 2,5 ettari) senza verifica del requisito della proporzione straordinaria e del concreto pericolo per la pubblica incolumità; (2) vizio di motivazione nella determinazione delle pene, lamentando ingiustificata maggiore severità verso Perrone S. e G.; (3) contraddittorietà circa la collocazione temporale della responsabilità di Macaluso (assunto direttore dei lavori dal 17/01/2013 ma contestati sconfinamenti già dal 2011); (4) mancata indicazione del contributo causale specifico del Macaluso in violazione dell'art.113 c.p.; (5) errata interpretazione dell'art.6 DPR 128/1959 dopo la novella del d.lgs. 624/1996 in ordine all'obbligo di vigilanza sui confini di coltivazione della cava.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come delitto di disastro colposo innominato, avendo il giudice di merito adeguatamente motivato sulla consistenza della frana (ingenti volumi, 2,5 ettari, ampia estensione, coinvolgimento di più fondi, costruzioni e persone) e sul pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità. Ha escluso il vizio di motivazione sulla determinazione delle pene e ha ritenuto non contraddittoria né generica la ricostruzione circa la responsabilità temporale e il contributo causale del direttore dei lavori, osservando che l'attività illecita era proseguita anche dopo la sua nomina. Ha inoltre dichiarato inammissibile la questione relativa alla interpretazione dell'art.6 DPR 128/1959 perché non dedotta in appello. Conseguenze economiche: i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, all'onere di versare €3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di assistenza legale delle parti civili Daidone e Tegoletto per complessivi €3.900; non è stata riconosciuta rifusione per la parte civile Comune di Marineo per genericità della memoria.
Norme richiamate
art. 426 c.p.
Richiama la fattispecie del reato di disastro; la Corte ha ritenuto applicabile la normativa alla frana per la forza distruttiva e il pericolo concreto creato
art. 449 c.p.
Norma inerente alle aggravanti e alle tipologie di delitti contro la pubblica incolumità; evocata dai ricorrenti nella censura sulla qualificazione del fatto
art. 113 c.p.
Disciplina la cooperazione nel reato. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del contributo causale del direttore dei lavori, integrando cooperazione colposa, perché era chiarito l'obbligo di vigilanza e la violazione dello stesso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate o aspecifiche, e quindi non idonee a fondare il ricorso
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del gravame per aspecificità delle doglianze; applicata dalla Corte per motivi che riproponevano argomentazioni già esaurientemente trattate in sede di merito
art. 6 DPR n. 128/1959
Norma evocata dai ricorrenti in relazione agli obblighi del direttore dei lavori; la Corte ha escluso che tale norma fosse stata utilizzata come base della decisione di merito e ha inoltre ritenuto la questione inammissibile perché non proposta in appello
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 624/1996
Citato nella critica sulla portata dell'obbligo di vigilanza del direttore dei lavori dopo la novella; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura e ha osservato che la questione non era stata dedotta in appello
art. 616 c.p.p.
Norma che regola l'onere per le spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare la responsabilità e l'eventuale mala fede nella presentazione dei ricorsi; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha comunque disposto la somma equitativa per la Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il delitto di disastro colposo (o 'frana colposa') richiede la prova di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie idoneo a creare un pericolo concreto per la pubblica incolumità; elementi quali estensione della frana, volumi coinvolti e impatto su costruzioni e persone sono rilevanti nella valutazione.
- La Corte di merito può legittimamente derubricare o qualificare il fatto secondo la propria valutazione tecnica e probatoria; la Cassazione non può riformare la ricostruzione dei fatti se adeguatamente motivata.
- Per la responsabilità del direttore dei lavori è fondamentale la posizione di garanzia: l'omessa vigilanza sul rispetto dei limiti di coltivazione e l'assenza di adeguati studi o misure di sicurezza possono integrare cooperazione colposa.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; la genericità o la riproposizione di censure già esaminate conduce all'inammissibilità.
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni che non siano state sollevate in appello: questioni nuove o non dedotte in sede di gravame vengono escluse dalla cognizione del giudice di legittimità.
- La qualificazione della pena e la diversificazione dei trattamenti sanzionatori tra imputati sono rimessi alla valutazione del giudice di merito e possono essere confermati se fondate su differenze di ruolo, di posizione di garanzia o di apporto colposo all'evento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24126/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24127/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24130/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24131/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24132/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →