Sentenza n. 1199/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 893/2024, che aveva condannato il Ministero ad accreditare € 500 per ciascun anno scolastico riconosciuto, per complessivi € 2.500
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 893/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione l’8 aprile 2024. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto una nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, non contestata dalla ricorrente, secondo cui il bonus di € 2.500, relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, era stato accreditato il 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta e originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La documentazione ministeriale, non contestata dalla ricorrente, dimostrava che la sentenza era stata eseguita il 16 dicembre 2025, prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 6 marzo 2026, e del suo deposito, avvenuto il 10 marzo 2026. Non sussistevano quindi, già al momento della proposizione del ricorso, un inadempimento da rimuovere o un’utilità conseguibile tramite l’azione. Spese integralmente compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso di ottemperanza è inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1° lett. b), c.p.a., in quanto, dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, prot. n. 5234 del 16.03.2026, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato in data 01 maggio 2026 – e non contestata dalla parte ricorrente - si è appreso che la P.A. intimata ha provveduto all’esecuzione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza nel presente giudizio in data 16 dicembre 2025 e, quindi, in data antecedente sia alla notifica (avvenuta in data 06 marzo 2026) che al deposito dell’odierno ricorso di ottemperanza (avvenuto in data 10 marzo 2026).
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per carenza originaria di interesse quando il giudicato risulta già eseguito dall’Amministrazione prima della notificazione e del deposito del ricorso.
Massime di principio
- L’interesse ad agire in ottemperanza deve sussistere al momento della proposizione del ricorso: se l’Amministrazione ha già integralmente eseguito il giudicato prima della notificazione e del deposito, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse.
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