Cassazione Penale, Sentenza n. 38748/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi essenziali: 1) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale per non aver riconosciuto l'insussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (capo A); 2) omissione nel disporre una perizia contabile richiesta dalla difesa per dirimere contrasti tra consulenze su valore del ramo d'azienda ceduto e ricostruibilità della contabilità, e mancata valutazione dell'assenza di contributo di Fittipaldi Franco dopo la cessazione dalla carica; 3) insussistenza della bancarotta distrattiva in relazione alla vendita sottocosto di immobili in costruzione alla societa IMPRESIM S.R.L., essendo il prezzo definito nel rogito coerente con il valore commerciale di tali unità e non comprensivo del resto del compendio; 4) errore di motivazione perché per il reato di bancarotta distrattiva sarebbe richiesto che l'agente si rappresenti e voglia lo stato di insolvenza dell'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato la tardività della richiesta di discussione orale, ha richiamato il principio della doppia conforme sulle decisioni di merito e ha ritenuto i motivi generici o non specificamente confrontati con la ratio decidendi delle sentenze di merito. In particolare: il dolo specifico relativo alla bancarotta documentale e l'occultamento/omessa tenuta delle scritture sono stati ritenuti adeguatamente motivati nelle sentenze di merito; la richiesta di perizia contabile non era necessaria perche non emergeva un contrasto effettivo e documentato con la consulenza del pubblico ministero; le censure sulla vendita degli immobili e sul valore del ramo d'azienda non hanno fornito allegazioni e documentazione idonee a travolgere la valutazione dei giudici di merito; è stato ribadito che per la bancarotta distrattiva il dolo generico e sufficiente e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 1844 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Usato per rilevare la tardività della richiesta di discussione orale inviata tramite PEC oltre il termine perentorio.
art. 16 comma 1 D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15
Richiamato nell'ambito delle disposizioni procedurali applicate al trattamento cartolare del procedimento.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i vizi di motivazione e travisamento della prova, invocate dai ricorrenti e valutate dalla Corte per l'inammissibilità dei motivi per genericità e mancato specifico confronto con la motivazione di merito.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio per cui la mancanza di specificità del motivo conduce all'inammissibilità del ricorso.
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha ritenuto legittima la decisione dei giudici di merito di non disporre perizia quando l'istruttoria si presenta completa e non emerge un contrasto effettivo e documentato con la consulenza del pubblico ministero.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede, tra l'altro, condanna alle spese e possibile ammenda in caso di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
art. 216 comma 1 I. fall. (R.D. 267/1942) e relative fattispecie di bancarotta (documentale e distrattiva)
La Corte distingue tra le ipotesi: la bancarotta documentale fraudolenta richiede dolo specifico e la sentenza di merito ha ritenuto sussistente tale elemento; l'occultamento/omessa tenuta delle scritture è stato equiparato dall'interpretazione giurisprudenziale, mentre la fraudolenta tenuta costituisce fattispecie autonoma con dolo generico. Per la bancarotta distrattiva è stato ribadito che il dolo generico è sufficiente e non è richiesta la rappresentazione dello stato di insolvenza.
art. 81 cpv., 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma 1 n.1 R.D. n.267/42 (capi di imputazione richiamati)
Richiamo delle norme e delle qualificazioni penali applicate ai fatti ascritti agli imputati; la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione e la motivazione di merito in relazione a tali articoli.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici e non confrontano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i dati probatori che si ritengono travisati.
- Nel controllo di legittimità la Corte non opera una rivalutazione del merito o una nuova lettura delle prove: deve limitarsi a verificare la presenza di una motivazione effettiva, coerente e non manifestamente illogica.
- La rinnovazione dell'istruttoria (ad es. perizia contabile) non è dovuta in appello quando l'istruttoria di primo grado risulta completa e vi sia convergenza di elementi di prova; la perizia difensiva è necessaria solo se sussiste un contrasto effettivo e documentato con la consulenza del pubblico ministero.
- Bilanci e scritture contabili sono distinti: il bilancio è atto di sintesi e non sostituisce la contabilità analitica; l'assenza della documentazione sottostante può rendere il bilancio inattendibile ai fini probatori in reati fallimentari.
- Nei reati di bancarotta: la bancarotta documentale fraudolenta richiede dolo specifico (volontà di occultare o rendere incomprensibile la contabilità), mentre per la bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico e non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza.
- In una doppia conforme sulla responsabilità le sentenze di primo e secondo grado vanno lette congiuntamente: censure non avanzate in appello sul travisamento della prova non possono essere riproposte in Cassazione.
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